T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 25-10-2011, n. 837

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con istanza del 23 novembre 2009 prot. 116395 la ricorrente richiedeva alla provincia di Frosinone il rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico nei comuni di Vicalvi e Casalvieri. Il 23 novembre 2010 veniva convocata la prima seduta della conferenza di servizi rinviata successivamente per l’11 gennaio 2011 ove il comune di Vicalvi depositava delibera con cui veniva espresso parere negativo alla costruzione dell’impianto, mentre il comune di Casalvieri inoltrava a mezzo fax il proprio parere negativo. Successivamente con nota del 12 maggio 2011 la provincia di Frosinone invitava la ricorrente ad integrare la documentazione prodotta. Con il presente ricorso la società chiede a questo tribunale, accertata l’illegittima inerzia della pubblica amministrazione, di volerla condannare ad emanare provvedimento espresso oltre al risarcimento dei danni per ritardo nella pronuncia. Nella udienza camerale odierna la causa è trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente va dichiarata la tardività della costituzione in giudizio della provincia di Frosinone, avvenuta solo in data 13 luglio 2011, mentre il termine massimo di costituzione, come dimidiato e previsto dagli artt. 46 c.p.a. e 87 c.p.a. era entro il 3 luglio 2011. Del pari va dichiarata la tardività della costituzione in giudizio dei comuni di Vicalvi e di Casalvieri avvenuta solo in data 25 luglio 2011.

Deduce la ricorrente violazione del disposto di cui all’articolo 12 comma 3 e 4 D.Lgs. 387/2003 sul termine di conclusione del procedimento teso al rilascio dell’autorizzazione unica pari a 180 giorni; violazione degli articoli 14 ter co. 2 e 14 ter co. 3 L. 241/90. Le censure non possono essere accolte. Risulta, infatti, che il procedimento amministrativo sia stato interrotto proprio a causa della condotta inerte della parte ricorrente che, richiesta di integrare la documentazione mancante con nota del 12 maggio 2011 da parte della provincia di Frosinone, non dava seguito alla predetta iniziativa. La richiesta di integrazione documentale trova fondamento nel D.M. Sviluppo Economico10 settembre 2010 (artt. 14.2 e 18.6), recepito dalla regione Lazio con DGR 520 del 19 novembre 2010, peraltro espressamente ed immediatamente applicabile anche ai procedimenti in corso. Poiché la ricorrente non ha adeguatamente integrato la domanda, secondo quanto previsto dal predetto D.M., il ricorso non è fondato, non ravvisandosi una inerzia illegittima da parte della pubblica amministrazione, ma semmai una inadempienza da parte dello stesso ricorrente. A nulla vale, poi, la considerazione secondo cui l’integrazione della documentazione è stata richiesta dalla provincia ben oltre il termine previsto ex lege per la conclusione del procedimento in quanto, come è notorio, la scadenza del termine non consuma il potere della pubblica amministrazione di provvedere secondo la normativa vigente al tempo dell’esame della domanda, per il noto principio tempus regit actum.

E" del pari infondata la domanda risarcitoria per difetto dei presupposti essenziali ex art. 2043 codice civile quali la illegittimità della condotta e della colpa dell’amministrazione.

Nulla sulle spese, essendosi costituite tardivamente le Amministrazioni intimate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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