T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-10-2011, n. 8219 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandolo illegittimo sotto più profili, il signor A.F. ha impugnato – con contestuale richiesta di tutela cautelare – il provvedimento (comunicatogli il 22.7.2011) con cui lo si è escluso dal concorso indetto – con decreto dirigenziale n.235 del 29.11.2010 – per la nomina di due Tenenti in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo di Commissariato dell’Esercito. (G.U., IV ss., n.100 del 17.12.2010).

Stante la manifesta pretestuosità delle argomentazioni attoree, nella Camera di Consiglio del 28.9.2011: data in cui il relativo ricorso è stato sottoposto – ai fini della delibazione della suindicata istanza incidentale – al prescritto vaglio collegiale, si ritiene (preavvisatene le parti) di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Nulla di quanto addotto dall’interessato a sostegno delle sue tesi vale, infatti, a smentire la veridicità dell’unico dato rilevante per la decisione della presente controversia: l’esser stato, il F., condannato (con sentenza passato in giudicato) a due mesi di reclusione per il delitto di lesioni personali.

In presenza di una simile circostanza (autonomamente valutata in sede amministrativa), non si vede come la resistente avrebbe potuto esimersi dall’assumere una determinazione del genere considerato.

E dunque; atteso che – nell’occasione – è stata fatta corretta applicazione dell’art.2 dell’apposito bando di concorso: adottandosi, nell’assoluto rispetto del principio della "par condicio" tra i candidati, un provvedimento avente natura sostanzialmente vincolata (e non annullabile, in quanto tale, per dei vizi meramente formali), il Collegio (con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite) non può – appunto – che concludere per l’infondatezza della proposta impugnativa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 1500 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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