T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-10-2011, n. 8218 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandolo illegittimo sotto più profili, il signor M.S. ha impugnato – con contestuale richiesta di tutela cautelare – il provvedimento (notificatogli il 22.6.2011) con cui lo si è escluso dal concorso indetto per il reclutamento (nell’Esercito, nella Marina e nell’Aeronautica) di 3966 volontari in ferma prefissata quadriennale. (G.U., IV ss., n.81 dell’8.10.2010).

Stante la manifesta pretestuosità delle argomentazioni attoree, nella Camera di Consiglio del 28.9.2011: data in cui il relativo ricorso è stato sottoposto – ai fini della delibazione della suindicata istanza di tutela cautelare – al prescritto vaglio collegiale, si ritiene (preavvisatene le parti) di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Nulla di quanto addotto dall’interessato a sostegno delle sue tesi vale, infatti, a smentire la veridicità dell’unico dato rilevante per la decisione della presente controversia: l’esser stato, lo S., tratto in arresto (in esecuzione di un ordine impartito dal competente GIP) per concorso in detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.

In presenza di una tale (incontroversa) circostanza (autonomamente valutata in sede amministrativa), non si vede come la resistente avrebbe potuto riconoscere la sussistenza – in capo al ricorrente – di quei requisiti morali e di condotta richiesti dall’art.2, comma 1, lett.b, dell’apposito bando di concorso.

E dunque; atteso che – nell’occasione – è stata fatta corretta applicazione della vigente normativa di settore (adottandosi, nell’assoluto rispetto del principio della "par condicio" tra i candidati, un provvedimento avente natura sostanzialmente vincolata), il Collegio (con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite) non può – appunto – che concludere per l’infondatezza della proposta impugnativa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 1500 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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