T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-10-2011, n. 8216 Collocamento a riposo o in congedo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale militare, datato 5 aprile 2011, con il quale si dispone la decadenza del ricorrente dalla rafferma, e del successivo provvedimento della Capitaneria di porto di Roma, datato 7 aprile 2011, con il quale si dispone il collocamento in congedo del ricorrente per proscioglimento d’autorità ai sensi dell’art. 3, primo comma, lett. d) del decreto ministeriale in data 8 luglio 2005;

Considerato che con successivi motivi aggiunti il ricorrente ha ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive;

Considerato che l’impugnato provvedimento di decadenza dalla rafferma è stato adottato perché l’Amministrazione ha ricevuto l’atto con cui il ricorrente è stato escluso dal concorso per titoli per il reclutamento straordinario di 359 volontari in servizio permanente nella Marina militare, e da quel provvedimento ha appreso che nei confronti del ricorrente è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di La Spezia decreto penale di condanna in data 27 febbraio 2007 per i reati di cui agli artt. 189, sesto comma, e 189, settimo comma, del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sicchè il ricorrente, già incorporato quale volontario in ferma breve con decorrenza dal 30 marzo 2005, non è risultato in possesso di uno dei requisiti previsti per l’ammissione alla rafferma dell’art. 3, primo comma, lett. d) del D.M. 8 luglio 2005 (ossia "non aver riportato condanne penali per delitti non colposi né risultare essere rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitti non colposi"), già alla data di ammissione alla prima rafferma biennale (30 marzo 2008);

Considerato che nessuna delle censure dedotte in ricorso risulta fondata, così come di seguito specificato:

1) la censura con la quale si sostiene che la disposizione dell’art. 3, primo comma, lett. d) del D.M. 8 luglio 2005 non troverebbe applicazione nel caso della emanazione di un decreto penale di condanna con il contestuale beneficio dell’indulto ex lege 241/2006, il beneficio della non menzione e l’immediata decorrenza del termine per l’estinzione del reato, non può essere condivisa, atteso che il decreto penale di condanna, ai sensi dell’art. 46 c.p.p. è pur sempre una condanna a tutti gli effetti, per cui l’esistenza di un decreto penale di condanna assume concreta rilevanza ai fini extrapenali, mentre appare del tutto irrilevante la circostanza che nel caso di specie sia stato applicato l’indulto ex lege 241/2006, in quanto quest’ultimo determina l’estinzione della pena, e non già del reato, ai sensi dell’art. 174 c.p.;

2) anche l’ulteriore censura, con la quale si sostiene l’illegittimità della declaratoria della decadenza ex tunc del ricorrente dalle due ultime rafferme e del conseguente proscioglimento d’autorità dal rapporto d’impiego, non si appalesa fondata, atteso che, una volta acclarata la mancanza di uno dei requisiti previsti per l’ammissione alle rafferme in data anteriore alla incorporazione, l’Amministrazione ha doverosamente proceduto a disporre la decadenza dalle due ultime rafferme che non si sarebbero verificate, solo se l’Amministrazione avesse avuto tempestiva conoscenza dell’esistenza della causa ostativa al reclutamento;

Considerato, infine, che anche la censura concernente il proscioglimento d’autorità non si appalesa fondata, atteso che non può assumere rilevanza alcuna la presunta estinzione del reato, in considerazione del fatto che questa, ai sensi dell’art. 460, quinto comma, del c.p.p. incide esclusivamente sugli effetti penali del reato;

Conclusivamente, pertanto, il ricorso va respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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