T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-10-2011, n. 8214 Forze armate

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto notificato il 13 novembre 1995, depositato nei termini, il Sig. M.M. ha chiesto l’annullamento del provvedimento di inquadramento del 4 settembre 1995 del Ministero della Difesa con il quale i Sergenti venivano immessi in s.p.e. con decorrenza 1/9/1995 ed in pari data iscritti nel ruolo dei Sergenti con l’anzianità di servizio e con l’anzianità di grado posseduta.

Il ricorrente lamenta che, con la emanazione, ai sensi dell’art. 3 della legge 216/92, dei decreti delegati, non sarebbero stati correttamente applicati i principi sanciti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 277 del 1991, in quanto le norme sullo stato giuridico e sull’avanzamento previste dal decreto legislativo n. 196/95 per i sottufficiali delle Forze Armate sarebbero discriminatorie rispetto a quelle contenute dal decreto legislativo n. 198/95 riguardante il personale dell’Arma dei Carabinieri che consegue un grado in più nella scala gerarchica rispetto a quello attribuito ai sottufficiali delle Forze Armate.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato la quale ha eccepito, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del gravame, mentre nel merito contesta la fondatezza dello stesso, chiedendone il rigetto.

Alla pubblica udienza del 18 maggio 1995 la causa è passata in decisione.

Può prescindersi dall’esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa erariale, atteso che lo stesso si appalesa infondato nel merito.

Va, infatti, osservato che il primo comma dell’art. 2 della legge n. 216/92, nell’attribuire la delega al Governo, allo scopo di definire in maniera omogenea le procedure concernenti il rapporto d’impiego delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, ha precisato che ciò debba avvenire "nel rispetto del principi fissati dai relativi ordinamenti di settore, stabiliti dalle leggi vigenti….". Il successivo art. 3 prevede espressamente che tale omogeneizzazione debba avvenire "fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di stato, nonché le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge".

Nel caso in esame l’Amministrazione della Difesa ha fatto corretta applicazione della suddetta normativa, anche in ossequio ai principi sanciti dalla sentenza n. 277 del 1991 della Corte Costituzionale, nella quale si metteva in risalto la peculiarità delle funzioni svolte dai sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri, non certamente riferibili al personale delle altre forze armate.

Pertanto non sussiste, nel caso in esame, la discriminazione lamentata dal ricorrente atteso che ai sottufficiali dei Carabinieri, e solo nei loro confronti sono state riconosciute le ulteriori delicate funzioni di "ufficiali di polizia giudiziaria" che, invece, non trovano riscontro nell’attività svolta dai sottufficiali delle Forze Armate.

Conclusivamente, il ricorso va respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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