Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-04-2011) 29-09-2011, n. 35415

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 21/10/2010 II Giudice del Tribunale di Imperia decidendo in sede di opposizione a provvedimento di rigetto della stanza di R.M. intesa ad ottenere l’ammissione al patrocinio a spese dello stato, rigettava l’opposizione.

Il R. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato. Parte ricorrente denunzia: inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in virtù della applicazione della norma di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76 per avere il giudice dell’opposizione rigettato la istanza del richiedente sulla base di un reddito presunto e non invece risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi come prescritto dalla norma violata, reddito peraltro desunto da una mera imputazione e non definitivamente accertato ma anche riferito ad una apprensione del 2005 laddove l’anno di imputazione doveva essere quello correlato alla dichiarazione del 2007.

Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione prospettata poi come totale mancanza di motivazione.

All’udienza camerale del 21/4/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

Il principio (Cass. Pen. Sez. 4, sent. n. 7710 del 05-02-2010) secondo il quale in tema di patrocinio a spese dello Stato, l’ultima dichiarazione per la individuazione del reddito rilevante ai fini dell’ammissione al beneficio, a norma dell’art. 76 è quella per la quale è maturato, al momento del deposito della istanza, l’obbligo di presentazione deve essere correlato all’altro secondo il quale ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato il giudice deve tenere conto anche dei redditi da attività illecite posseduti dall’istante, la cui esistenza può essere provata anche ricorrendo a presunzioni semplici, fatta comunque salva la possibilità per l’interessato di fornire la prova dello stato di non abbienza (Cass. pena. Sez. 4, sent. N. 21974 del 20.05.2010).

La sentenza impugnata ha fatto buon governo dei principi ora enunciati posto che la considerazione dei redditi da attività illecite è svincolata da qualunque dichiarazioni dei redditi (che secondo regola di esperienza non li denuncia) e adeguata presunzione semplice è quella utilizzata dal giudice del merito nel ritenere che l’appropriazione di Euro 895.000,00 addebitata come operata il 29/7/2005 abbia prodotto a vantaggio di chi, a qualunque titolo, ebbe ad appropriarsene, un reddito per l’anno precedente quello di presentazione della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello stato (2008) superiore al limite sogli di Euro 9.723,84. Nè l’interessato si è mai posto il problema di dare la prova del suo stato di non abbienza a fronte della insufficienza delle dichiarazioni rese in sede di denunzia Irpef, determinata dalla disponibilità di somme che in quella denunzia non sono ricompresse.

La definitiva certezza giudiziale dell’appropriazione non rileva ai fini della attribuzione di una prestazione di solidarietà affidata alle dichiarazioni dello stesso interessato e ad altre circostanze di pari rilevanza probatoria.

Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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