T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-10-2011, n. 8212 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Vista la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, a firma del ricorrente e del proprio difensore, depositata il 16 febbraio 2011;

Visto l’art.. 35, comma 1, lettera c), del codice del processo amministrativo;

Considerato che il ricorso in epigrafe va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

Ritenuto che sussistano i presupposti (ravvisabili nella circostanza che: quanto a parte ricorrente e alla Usl Rm/10 sono state depositate note a firma dei rispettivi difensori da cui risulta un concorde orientamento per la compensazione delle spese di giudizio; quanto alla Regione Lazio essa risulta costituita, mediante deposito del ricorso passivo, solo in prossimità dell’udienza di merito) perché le spese di giudizio siano compensate ai sensi dell’articolo 26 del codice del processo amministrativo e dell’articolo 92 del codice di procedura civile.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale dichiara il ricorso in epigrafe improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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