Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 20-04-2011) 29-09-2011, n. 35298 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che I.L. ha presentato ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, avverso l’ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Cosenza del 12 maggio 2010, con la quale è stata respinta la domanda di oblazione in relazione al reato di cui all’art. 81 cpv. c.p. e L. n. 683 del 1983, art. 2, comma 1, e comma 1 bis ed è stata disposta l’emissione del decreto penale di condanna, censurando l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 461 e 464 c.p.p., in quanto il giudice avrebbe disatteso la richiesta della ricorrente, formulata con l’istanza di ammissione all’oblazione, di opposizione al decreto penale di condanna;

Considerato che il ricorso è fondato, in quanto la giurisprudenza ha precisato che la proposizione, con l’opposizione al decreto penale di condanna, di una richiesta aggiuntiva, seppure non contemplata dalla legge processuale, impone comunque al giudice di procedere all’emissione del decreto di giudizio immediato (in tal senso Sez. 1, n. 42879 del 27/10/2009, Gallo, Rv. 245028) e che la ricorrente, seppure aveva chiesto l’ammissione – non concedibile – al beneficio dell’oblazione di cui all’art. 162 bis c.p., aveva comunque proposto opposizione al decreto penale di condanna, per cui il giudice avrebbe dovuto procedere all’emissione del decreto di giudizio immediato ai sensi dell’art. 464 c.p.p., in quanto il rigetto della domanda di oblazione proposta contestualmente all’opposizione non determina l’inammissibilità dell’opposizione al decreto penale di condanna (Sez. 3, n. 44467 dell’8/10/2009, Coppola, Rv.245216); che di conseguenza l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti per il prosieguo al Tribunale di Cosenza.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Cosenza per il prosieguo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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