Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 20-04-2011) 29-09-2011, n. 35297 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che F.O. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di correzione dell’errore materiale emessa dal Tribunale di Salerno, sez. distaccata di Amalfi, in data 29 marzo 2010, che disponeva l’integrazione dell’intestazione della sentenza di condanna emessa il 29 settembre 2008 con il capo g) dell’imputazione erroneamente omesso, relativo al reato di cui all’art. 81 cpv. c.p., art. 61 c.p., n. 2 e art. 349 c.p., comma 2 ascritti al F., chiedendone l’annullamento per violazione degli artt. 130, 521, 522 e 546 c.p.p., in quanto il giudice di primo grado procedeva alla correzione dell’errore materiale nonostante fosse stato proposto appello avverso la decisione, elemento che rendeva competente il giudice ad quem ed in quanto la correzione non potrebbe essere disposta in quanto viola il diritto di difesa;

Considerato che il primo motivo di ricorso risulta fondato, atteso che "è affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, per difetto di competenza funzionale, l’atto di correzione di errori materiali adottato dal giudice che ha emesso il provvedimento erroneo che sia stato impugnato, spettando in tal caso la competenza a provvedere al giudice dell’impugnazione" (cfr. Sez.2, n. 24551 del 29/5/2009, P.C. in proc. Dubois, Rv. 244245 e Sez.6, n. 47456 del 15/11/2004, Bouabid, Rv. 230759); che, di conseguenza, la competenza a provvedere sull’eventuale correzione di errore materiale spetta al giudice dell’instaurato giudizio di appello e l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, potendo essere adeguatamente esaminata in tale sede, l’ulteriore censura qui avanzata, relativa alla violazione del diritto di difesa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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