T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-10-2011, n. 8207 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandola illegittima sotto più profili, il signor A.C. ha impugnato (con contestuale richiesta di tutela cautelare) la determinazione – notificatagli il 16.6.2011 (e della quale è stata altresì chiesta, incidentalmente, la sospensione dell’esecutività) – con cui lo si è escluso dal concorso indetto per il reclutamento di 1548 Allievi Carabinieri. (G.U., IV s.s., n.24 del 25.3.2011).

Stante la manifesta pretestuosità delle argomentazioni attoree, nella Camera di Consiglio del 28.9.2011: data in cui il relativo ricorso è stato sottoposto – ai fini della delibazione della suindicata domanda incidentale – al prescritto vaglio collegiale, si ritiene (preavvisatene le parti) di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Al riguardo; premesso che il provvedimento impugnato (che viene, pertanto, ad assumere natura di atto vincolato: se non, addirittura, "dovuto") è la naturale conseguenza del giudizio di inidoneità psichica, espresso a seguito degli accertamenti sanitari ai quali l’interessato è stato regolarmente sottoposto ai sensi della vigente normativa di settore: che hanno evidenziato come il soggetto in questione presentasse (si cita testualmente) delle "note d’ansia da prestazione non contenuta", obiettivamente incompatibili (al di là del dato "positivo": ricavabile dalla Direttiva Tecnica del 5.12.2005) col tipo di servizio di cui è causa (comportante, è opportuno rammentarlo, l’esercizio dei delicati poteri propri degli agenti di p.g.), si osserva

che, nella circostanza, non è riscontrabile alcun contrasto con precedenti manifestazioni di volontà dell’Amministrazione;

che, in particolare, il riferimento – operato dal C. – agli esiti (per lui favorevoli) di altre procedure concorsuali è del tutto incongruo;

che l’atto (presupposto) in questione (sufficientemente motivato; ed espressione di una valutazione di natura tecnica: insindacabile, in sede di giurisdizione generale di legittimità, se non entro limiti assai ristretti) non presenta certo quei caratteri di illogicità, superficialità o incoerenza che – soli – potrebbero invalidarlo,

il Collegio – con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite – non può (appunto) che concludere per l’infondatezza delle proposta impugnativa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi 1500 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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