Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19-04-2011) 29-09-2011, n. 35291

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che con sentenza depositata il 3 febbraio 2010, il G.I.P. del Tribunale di Milano ha applicato ex art. 444 c.p.p. a H. M., Imputato del reato di cui alla L. n. 58 del 1975, art. 3, n. 8 e art. 4, n. 7, la pena di un anno e dieci mesi di reclusione ed Euro 300 di multa e ha disposto l’espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 15;

che l’imputato ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento della decisione impugnata per erronea applicazione di legge in quanto trattandosi di misura di sicurezza personale la stessa non può essere disposta con sentenza di patteggiamento;

Considerato che il ricorso è fondato, in quanto l’espulsione del cittadino extracomunitario disposta ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 15 è misura di sicurezza personale che non può essere applicata con la sentenza di patteggiamento (conforme, tra le altre, Sez. 1, n. 7454 del 23/2/2006, Bazahra, Rv.234077), che pertanto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla disposta espulsione dello straniero con eliminazione di detta disposizione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla disposta espulsione dello straniero, senza rinvio ed elimina tale disposizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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