Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19-04-2011) 29-09-2011, n. 35290 Violenza sessuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che con sentenza del 23 luglio 2010, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Sanremo, ha applicato ad A. D., la pena concordata con il pubblico ministero, nella misura di anni due e mesi quattro di reclusione, esclusa dal computo la recidiva e con l’attenuante del risarcimento dei danni, per il reato di cui all’art. 609-bis c.p. commesso in danno di Y.O., in (OMISSIS);

che il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Genova ha proposto ricorso per cassazione chiedendone l’annullamento per violazione di legge in quanto il G.I.P. ha emesso la sentenza di applicazione pena su richiesta per un reato escluso dall’accesso a tale rito alternativo.

Motivi della decisione

che il ricorso è fondato in quanto il secondo comma dell’art. 444 c.p.p. esclude dall’applicazione della pena su richiesta delle parti il delitto di violenza sessuale di cui all’art. 609 bis c.p. e pertanto non è possibile mantenere in vita la decisione fondata sull’accordo delle parti con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e trasmissione degli atti al Tribunale di Sanremo per il prosieguo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sanremo per il prosieguo.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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