T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-10-2011, n. 8205 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

CONSIDERATO che il ricorrente ha chiesto l’annullamento, con il ricorso introduttivo del processo, del provvedimento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, datato 9 luglio 2010, con il quale lo stesso è stato giudicato non idoneo agli accertamenti sanitari e, conseguentemente, escluso dal concorso per il reclutamento di 1.552 carabinieri effettivi in ferma quadriennale;

CONSIDERATO che a seguito di un rinnovato accertamento sanitario il ricorrente risultava idoneo all’esito degli accertamenti psicofisici, mentre nella stessa data (20 settembre 2010) veniva giudicato non idoneo a seguito degli accertamenti attitudinali;

CONSIDERATO che il ricorrente, con il ricorso per motivi aggiunti in data 1 ottobre 2010, impugnava tale giudizio di non idoneità, deducendo censure di eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà manifesta;

CONSIDERATO che, in linea con una consolidata giurisprudenza, le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove concorsuali, costituiscono pur sempre l’espressione di una ampia discrezionalità finalizzata a stabilire in concreto, come nel caso in esame, l’idoneità attitudinale dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziare uno sviamento logico od un errore di fatto;

RITENUTO, pertanto, che l’indagine del giudice amministrativo in ordine alla legittimità dei giudizi espressi in relazione alla idoneità psicoattitudinale dei candidati va limitata alla verifica della sussistenza dei presupposti assunti ad oggetto della valutazione, della logicità di questa e della congruenza delle conclusioni che ne sono scaturite (cfr. CONS. STATO – Sez. IV – 27 ottobre 1998, n.1392; T.A.R. LAZIO – Sez. I bis – 18 agosto 2003, n.7145);

CONSIDERATO che dall’esame della documentazione versata in atti dalla difesa erariale emergono le ragioni che hanno determinato la negativa valutazione del ricorrente sotto il profilo dell’assenza dei requisiti attitudinali richiesti dalla vigente normativa per il reclutamento nell’Arma dei Carabinieri;

CONSIDERATO che l’esame di tale documentazione non ha palesato alcun plausibile elemento sintomatico di eccesso di potere nella valutazione e nel giudizio resi, attesa la specificità e la completezza degli accertamenti sanitari a cui il ricorrente è stato sottoposto sia sotto il profilo psicologico che psichiatrico;

RITENUTO, infine, che dal giudizio impugnato, sia pure sinteticamente espresso, è possibile evincere le ragioni che hanno determinato la negativa decisione in ordine alla valutazione dell’idoneità del ricorrente, sotto il profilo attitudinale, ai fini del reclutamento nell’Arma dei Carabinieri, per cui si dimostra legittima l’esclusione dalla procedura selettiva del ricorrente, supportata da valutazioni tecniche esaurienti nell’evidenziare l’assenza del previsto profilo attitudinale, con la conseguenza che non possono condividersi i motivi di censura relativi alla pretesa inidoneità dei colloqui svolti in sede di accertamento attitudinale, nonché alla sostenuta inadeguatezza motivazionale della gravata determinazione.

Il ricorso va, dunque, respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato dai successivi motivi aggiunti, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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