T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-10-2011, n. 8204 Trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che i provvedimenti impugnati concretano un giudizio di non idoneità del ricorrente perché declassato in coefficiente "4 AV EI" (Codice 29: "immunoallergopatie di grado non inabilitante") della "Direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare" del 5 dicembre 2005;

Considerato che, in esito alla ordinanza cautelare di questo T.a.r. n. 1364/2011, che aveva accolto – "ai fini del riesame così come indicato in motivazione" – l’istanza cautelare formulata dal ricorrente, quest’ultimo è stato nuovamente sottoposto a valutazione di idoneità, ed in esito a questa valutazione il Dipartimento militare di medicina legale di Roma (con atto qui depositato il 22 luglio 2011) ha, da ultimo, formulato il seguente giudizio: "IDONEO AV2";

Considerato che da ciò emerge la fondatezza del gravame, laddove esso formula la fondamentale censura di travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti;

Considerato che pertanto il gravame in epigrafe deve essere accolto e che, per l’effetto:

– vanno annullati gli impugnati provvedimenti;

– la richiesta di condanna formulata dal ricorrente (al pagamento di tutte le somme dovute per la mancata erogazione della retribuzione in conseguenza dell’illegittimo provvedimento gravato, nonché degli interessi e della rivalutazione monetaria fino all’effettivo soddisfo) va accolta, con riferimento al trattamento economico di allievo maresciallo non corrisposto al ricorrente a seguito degli illegittimi provvedimenti qui annullati (confr. C.d.S., Sez. IV, 27 gennaio 2011, n. 611);

Ritenuto che sussistano giusti motivi perché le spese di giudizio siano compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale accoglie il ricorso in epigrafe.

Per l’effetto:

– annulla in parte qua gli atti impugnati;

– condanna l’Amministrazione intimata al pagamento – con gli accessori di legge – in favore del ricorrente del trattamento economico di allievo maresciallo non corrisposto a seguito degli illegittimi provvedimenti qui annullati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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