T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-10-2011, n. 8200 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandolo illegittimo sotto più profili, la signora F.A. ha impugnato – con contestuale richiesta di tutela cautelare – il provvedimento (comunicatole il 14.3.2011) con cui (in buona sostanza) la si è esclusa dal concorso indetto per il reclutamento, nell’Esercito, di 11.520 volontari in ferma prefissata annuale. (G.U., IV s.s., n.72 del 10.9.2010).

Stante la manifesta pretestuosità delle argomentazioni attoree (ciò che rende superflua la formulazione di qualsivoglia considerazione in punto di rito), nella Camera di Consiglio del 28.9.2011: data in cui il relativo ricorso (nel frattempo, debitamente istruito) è stato (ri)sottoposto – ai fini della delibazione della suindicata istanza incidentale – al prescritto vaglio collegiale, si ritiene (preavvisatene le parti) di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Al riguardo; premesso

che il provvedimento impugnato è stato adottato in considerazione del fatto (incontestato ed incontestabile) che l’interessata non si è collocata (né avrebbe, peraltro, potuto collocarsi) in posizione utile nella graduatoria di merito degli aspiranti "VFP 1";

che un simile provvedimento ha natura pacificamente vincolata (ed, in quanto tale, non può esser annullato per vizi meramente formali qualora la p.a. dimostri – come nella circostanza – che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto esser diverso da quello che lo caratterizza),

si rileva come – nel caso di specie – non sia comunque ravvisabile il dedotto contrasto con precedenti manifestazioni di volontà dell’Amministrazione.

Se è vero – infatti – che nel settembre del 2008 la A. era (quanto meno) stata invitata a sottoporsi agli ordinari accertamenti psicofisici e attitudinali, è altresì vero che ciò era avvenuto nell’ambito di una procedura concorsuale diversa: retta, "in parte qua", da regole assolutamente non sovrapponibili a quelle di cui trattasi.

Mentre, cioè, nel 2008 non era prevista – prima dell’effettuazione di detti accertamenti – alcuna selezione preliminare dei candidati; e il diploma posseduto dalla ricorrente concorreva a formare la graduatoria di merito unitamente agli altri titoli previsti dal relativo bando, nelle procedure successive il giudizio ottenuto in occasione del rilascio di detto diploma doveva – prima (ed, anzì, al fine) dell’ammissione dei giovani agli accertamenti stessi – esser autonomamente valutato.

Orbene; atteso

che la A. non aveva conseguito, nell’occasione, un giudizio superiore a "sufficiente";

che, per un tale giudizio, era prevista l’attribuzione di un solo punto;

che il soggetto in questione non poteva vantare altri titoli di merito all’infuori del possesso del porto d’armi (che non consentiva, a sua volta, l’attribuzione di più di un punto);

che, per effetto del punteggio complessivo da lei conseguito, l’interessata (come si è detto) non avrebbe – in ogni caso – potuto collocarsi in posizione utile nella graduatoria "de qua";

che, nel caso di specie, è stata fatta (in definitiva) corretta applicazione del combinato disposto degli artt. 7 e 8 dell’apposito bando di reclutamento,

il Collegio – con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite – non può (appunto) che concludere per l’infondatezza della proposta impugnativa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna la proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 1500 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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