T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-10-2011, n. 8198 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Dato avviso orale della possibile decisione immediata della causa nel merito, con rito abbreviato;

Considerato, a prescindere da ogni altro rilievo, che il ricorso introduttivo del giudizio non risulta notificato, ai sensi dell’articolo 41 del codice del processo amministrativo, ad almeno uno dei controinteressati;

Considerato che, pertanto, il ricorso introduttivo risulta inammissibile;

Considerato che le spese di giudizio (sostenute dall’intimata Amministrazione dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma), liquidate in Euro 1500,00, seguono – ai sensi dell’articolo 26 del codice del processo amministrativo e dell’articolo 91 del codice di procedura civile – la soccombenza in rito.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 1500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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