T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-10-2011, n. 8197 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Vista la memoria depositata il 14 marzo 2011, con cui il ricorrente ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere;

Considerato che, dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio ha rilevato che sussistono seri dubbi in ordine alla giurisdizione amministrativa sulla presente controversia;

Considerato che, prima ancora che una pronuncia la cessazione della materia del contendere (pronuncia la quale presuppone che questo giudice abbia giurisdizione sulla materia), è apparso necessario al Collegio verificare se la giurisdizione sulla controversia spetti al giudice amministrativo;

Considerato che con ordinanza n. 6312/2011 il Tribunale, ai sensi dell’art. 73, comma 3, del codice del processo amministrativo, ha riservato la decisione e assegnato il termine di 30 giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della citata ordinanza, perché le parti – ove lo ritenessero opportuno – producessero memorie vertenti sulla questione;

Preso atto che nel termine previsto non sono state depositate memorie in proposito;

Considerato che i rapporti c.d. convenzionali instaurati tra i medici di medicina generale e gli Enti preposti all’assistenza sanitaria, in base alle disposizioni dell’art. 48 legge 23 dicembre 1978 n. 833 e disciplinati da accordi collettivi resi esecutivi con decreti del Presidente della Repubblica, hanno natura privatistica di rapporti di prestazione d’opera professionale, svolta con carattere di parasubordinazione; e che dunque le controversie con le quali – come nella presente fattispecie – il medico lamenti la lesione, da parte dell’Ente, delle proprie posizioni di diritto soggettivo, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario (confr. Cass. SS.UU. 22 novembre 1999, n. 813);

Considerato pertanto che la giurisdizione in materia risulta essere del giudice ordinario e non di questo giudice amministrativo; e che dunque il ricorso in epigrafe va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione;

Visti gli artt. 9 e 11 del codice del processo amministrativo;

Ritenuto che la risalenza della causa e la poca chiarezza della normativa sulla giurisdizione concretino i presupposti perché le spese di giudizio possano essere compensate ai sensi degli articoli 26 del codice del processo amministrativo e 92 del codice di procedura civile.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale dichiara sul ricorso in epigrafe il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Indica come titolare della giurisdizione sulla presente controversia il giudice ordinario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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