Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-02-2012, n. 2513 Procedimento

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Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza depositata il 4 marzo 2009, in riforma della pronuncia di primo grado, respingeva la domanda proposta da M.M. diretta ad ottenere dall’I.N.P.S. l’indennità di accompagnamento. Riteneva infatti la Corte essersi nella specie verificata la decadenza dall’azione D.L. n. 269 del 2003, ex art. 42.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso C.C., nella dedotta qualità di unica erede del M., affidato a due motivi, poi illustrati con memoria.

Resiste l’I.N.P.S. con controricorso.

Il Ministero dell’Economia e Finanze e la Regione Toscana restavano intimati.

Motivi della decisione

Deve pregiudizialmente respingersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dall’I.N.P.S. per difetto di prova della qualità di erede del M. da parte della C., avendo quest’ultima documentato, come risulta dai documenti richiamati nella memoria e presenti nel fascicolo di parte, tale qualità. 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 299 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza, per essersi verificato il decesso del M. il 27 agosto 2007 e cioè prima dell’udienza fissata dalla corte ex art. 435 c.p.c..

Il motivo è fondato, ed assorbe i restanti.

Risultando ritualmente documentato il decesso del M. in epoca precedente all’udienza fissata ex art. 435 c.p.c. dalla corte territoriale, deve rilevarsi che se, prima della costituzione in appello, sopravviene la morte della parte cui sia stata notificata l’impugnazione, il processo è automaticamente interrotto ai sensi dell’art. 299 cod. proc. civ. e la mancata interruzione implica la nullità degli atti processuali successivamente compiuti e della sentenza resa nei riguardi della parte deceduta (Cass. 21 febbraio 2006 n. 3725).

In conclusione il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altro giudice in dispositivo indicato per il rituale esame del gravame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bologna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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