T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-10-2011, n. 8196 Equo indennizzo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – L’atto impugnato ha comunicato al ricorrente che il decreto ministeriale 5 novembre 1990 ha respinto l’istanza di equo indennizzo da lui presentata, "in considerazione che per la stessa infermità il GODANI percepisce la rendita Inail’.

L’unico motivo di ricorso rileva che relativamente all’infermità "bronchite" non vi è contestazione, poiché in effetti per essa vi è stata liquidazione Inail; ma lamenta che per la "spondiloartrosi diffusa osteofitica in pregresso intervento ernia discale" gli atti impugnati sono viziati e affetti da contraddittoria e perplessa motivazione perché questa infermità non risulta affatto oggetto di liquidazione Inail, la quale riguarda invece sordità e broncopneumopatia da silicati.

L’Amministrazione non si è costituita.

Con ordinanza numero 4973/2011 sono stati disposti incombenti istruttori, che l’Amministrazione ha eseguito.

La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 5 ottobre 2011.

2. – Il ricorso è fondato, salvi gli ulteriori adempimenti dell’Amministrazione.

Il contestato decreto ministeriale ha negato la liquidazione in applicazione dell’articolo 50 del D.P.R. n. 686/1957.

La disposizione, vigente alla data di riferimento, prevedeva tra l’altro che dall’equo indennizzo fosse dedotto quanto eventualmente percepito dall’impiegato in virtù di assicurazione a carico dello Stato o di altra pubblica Amministrazione.

La disposizione applicata non poteva che riferirsi, escludendolo, a un eventuale cumulo tra rendita Inail ed equo indennizzo relativamente alla medesima infermità; mentre ciò – sulla scorta dell’adempimento istruttorio disposto da questo giudice – non è quanto risulta nel caso di specie, in cui il ricorrente reclama l’equo indennizzo per una infermità (spondiloartrosi) diversa da quella (sordità e broncopneumopatia) per la quale gli è stata riconosciuta la rendita vitalizia Inail.

Le contestate determinazioni dell’Amministrazione risultano dunque viziate per errore sui presupposti.

Esse pertanto vanno annullate, e riadottate dall’Amministrazione tenendo conto della reale situazione giuridicoamministrativa delle infermità riscontrate al ricorrente.

Resta salvo – beninteso – che, come rilevato anche dal ricorrente (vedi da ultimo la memoria depositata il 22 marzo 2011) l’Amministrazione dovrà procedere ("ora per allora", in base al principio della retroattività dell’annullamento) a nuova valutazione della infermità "spondiloartrosi" per appurare se al ricorrente fosse o meno dovuto, per quella infermità, l’equo indennizzo.

Quest’ultimo infatti è stato concesso (ma non liquidato) cumulativamente per le due infermità: "bronchite cronica" e "spondiloartrosi ", complessivamente ascritte alla 8^ categoria – misura massima, e non separatamente per ciascuna di esse.

Le spese, liquidate in Euro 1000,00, seguono la soccombenza ai sensi dell’articolo 26 del codice del processo amministrativo e dell’articolo 91 del codice di procedura civile.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale accoglie il ricorso in epigrafe del senso indicato in sentenza.

Per l’effetto annulla l’atto impugnato, salvi gli ulteriori adempimenti, così come specificato in motivazione.

Condanna l’intimato Ministero della Difesa al rimborso delle spese di giudizio di parte ricorrente, e le liquida in Euro 1000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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