Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-02-2012, n. 2512 Contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Bologna, O.R. si opponeva al decreto ingiuntivo con cui l’I.N.P.S. gli richiedeva la somma ivi indicata a titolo di contributi non pagati, eccependo tra l’altro la prescrizione del preteso credito.

Si costituiva l’I.N.P.S. resistendo alla domanda ed eccependo l’interruzione della prescrizione, producendo copia delle relative raccomandate.

Il Tribunale, esperiva c.t.u. in ordine all’autenticità delle sottoscrizioni apposte a talune delle cartoline di ritorno, accoglieva parzialmente l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l’ O. al pagamento della minor somma di Euro 6.085,86.

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza depositata il 2 febbraio 2007, accoglieva parzialmente il gravame proposto dall’Istituto e condannava l’ O. a corrispondere l’ulteriore somma di L. 1.982.904.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l’I.N.P.S., affidato ad unico motivo.

Resiste l’ O. con controricorso, contenente ricorso incidentale, affidato a duplice motivo.

Motivi della decisione

I ricorsi avverso la medesima sentenza debbono riunirsi ex art. 335 c.p.c..

L’I.N.P.S. denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, per avere la Corte territoriale ritenuto nella specie applicabile la prescrizione quinquennale, nonostante la lettera raccomandata del 29 agosto 1995, inviata all’ O., determinasse la persistenza del termine decennale.

Il motivo è fondato, avendo le Sezioni unite di questa Corte – cui si è uniformata la successiva giurisprudenza – affermato che in tema di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, il termine di prescrizione dei contributi relativi a periodi precedenti l’entrata in vigore della legge (L. 17 agosto 1995) resta decennale nel caso di atti interruttivi compiuti dall’INPS nel periodo tra la data suddetta ed il 31 dicembre 1995, entrando a regime i nuovi termini prescrizionali dal 1 gennaio 1996 (Cass. S.U. n. 5784 del 2008).

Con il primo motivo del ricorso incidentale, l’ O. denuncia violazione dell’art. 1335, in relazione all’art. 2697 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto sufficiente il pervenimento presso il domicilio del destinatario dell’atto interruttivo, e ritenendo di contro irrilevante il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte alle cartoline di ricevimento, avvalorato dalla consulenza tecnica che aveva concluso per la non riferibilità all’ O. delle stesse.

Il motivo è infondato in quanto risulta corretto il principio dell’irrilevanza di tali sottoscrizioni, in base all’art. 1335 c.c., non trattandosi di notificazione ma di lettera interruttiva della prescrizione, atto unilaterale recettizio che per legge si reputa conosciuto nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario, salvo che questi non provi di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.

Nella specie l’ O. afferma esplicitamente (v. sopra) che le lettere pervennero al suo indirizzo, e comunque non contesta quanto nello stesso senso accertato dal giudice di merito (pag. 7 sentenza impugnata), insistendo sulla non autenticità delle sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento postale.

Con il secondo motivo l’ O. denuncia violazione degli artt. 416 e 437 c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c. per avere la corte di merito erroneamente ritenuto che, pur essendo state le lettere interruttive prodotte solo nel corso del giudizio di primo grado (e dunque in tesi tardivamente), la prova dell’interruzione della prescrizione fosse stata ammessa in primo grado, circostanza quest’ultima non emergente dal processo.

Il motivo risulta infondato posto che l’eccezione di tardività della produzione andava proposta in primo grado, e lo stesso O., pag.

11 del controricorso, deduce di avere eccepito solo in grado di appello che l’Istituto aveva tardivamente prodotto (peraltro) "solo una fotocopia di lettera". La circostanza risulta avvalorata dal quesito di diritto formulato, ove si enuncia l’irrilevanza della mancanza di opposizione alla produzione tardiva della controparte (principio peraltro erroneo, alla luce di quanto affermato da questa Corte con sentenza 29 luglio 2011 n. 16781, secondo cui, ove i documenti siano stati prodotti in udienza, il giudice potrà dichiarare la decadenza della parte ovvero, in alternativa, disporre l’ammissione d’ufficio dei documenti medesimi ai sensi dell’art. 421 c.p.c., comma 2, dovendosi ritenere, in tale ultima ipotesi, che il silenzio della controparte a cui spetta la facoltà, entro il termine perentorio assegnato dal giudice, di dedurre proprie istanze istruttorie – comporti l’accettazione del provvedimento giudiziale di ammissione).

Respinto il ricorso incidentale ed accolto quello principale, la sentenza impugnata va dunque cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa viene decisa nel merito direttamente dalla Corte, con il rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dall’ O..

Considerata la complessità della vicenda e le alterne vicende del giudizio, sono compensate le spese del giudizio di merito, mentre quelle del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dall’ O.. Compensa le spese del giudizio di merito e condanna l’ O. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, pari ad Euro 40,00, Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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