T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-10-2011, n. 8195 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Col ricorso in esame (riassunto, dinnanzi a questo Tribunale, dopo la sua iniziale sottoposizione al vaglio di un giudice territorialmente incompetente), il signor M.G. ha impugnato (chiedendone, contestualmente, la sospensione dell’esecutività) il provvedimento con cui – il 2.3.2011 – lo si è escluso dal concorso indetto per il reclutamento – nell’Esercito – di volontari in ferma prefissata quadriennale. (G.U., IV s.s., n.80 dell’8.10.2010).

Stante la manifesta pretestuosità delle argomentazioni attoree (ciò che rende superflua la formulazione di qualsivoglia considerazione in punto di rito), nella Camera di Consiglio del 28.9.2011: data in cui il relativo ricorso è stato sottoposto (ai fini della delibazione della suindicata istanza di tutela cautelare) al prescritto giudizio collegiale, si ritiene (preavvisatene le parti) di poter risolvere immediatamente la controversia con una sentenza in forma semplificata.

Si osserva, in proposito

che il provvedimento impugnato (che viene, pertanto, ad assumere natura di atto vincolato: se non, addirittura, "dovuto") è la naturale conseguenza del giudizio di inidoneità, formulato a seguito delle verifiche a cui l’interessato è stato regolarmente sottoposto ai sensi della vigente normativa di settore;

che tali verifiche, condotte – prevalentemente – attraverso test e interviste, hanno evidenziato la carenza – nel G. (che, durante il colloquio collegiale, ha confermato le criticità che erano già precedentemente emerse) – delle richieste caratteristiche attitudinali: con particolare riferimento all’"efficacia personale" ed all’"impegno verso l’obiettivo". (Elementi, questi, afferenti all’area degli "aspetti motivazionali").

Alla luce di tali constatazioni; e tenuto conto

che nessuna norma prevede che il contenuto del predetto colloquio debba esser oggetto di dettagliata verbalizzazione (non potendosi certo applicare, ai casi quali quello di specie, le disposizioni che disciplinano lo svolgimento delle prove orali);

che l’atto (presupposto) in questione non presenta certo quei caratteri di illogicità, superficialità o incoerenza che – soli – potrebbero invalidarlo;

che esso è, comunque, espressione di una valutazione di natura squisitamente tecnica: insindacabile, in sede di giurisdizione generale di legittimità, se non nei (ristretti) limiti testé considerati;

che, nella circostanza, non è configurabile alcun contrasto con precedenti manifestazioni di volontà dell’Amministrazione (non potendosi, ovviamente, far riferimento agli esiti di altre procedure selettive alle quali il G. aveva partecipato; o, peggio, ai giudizi positivi ottenuti durante l’espletamento di servizi da lui precedentemente svolti nell’Esercito: in una posizione, tra l’altro, che comporta un grado di impegno – quantitativamente e qualitativamente – diverso da quello proprio di un "VFP 4"),

il Collegio – rilevato che, nell’occasione, ci si è mossi nel pieno rispetto delle previsioni poste dall’apposito bando di concorso (e che l’interessato tende – in realtà – a confondere l’idoneità psichica, assolutamente non in discussione, con quella attitudinale) – non può (appunto) che concludere per l’infondatezza della proposta impugnativa.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 1500 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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