Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-02-2012, n. 2511

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Brescia la Blu Hotels s.p.a. proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale notificatale nel 2005 dall’ESATRI per conto dell’I.N.P.S., con la quale le era stato richiesto il pagamento di Euro 30.273,72 per somme aggiuntive relative al periodo settembre-ottobre 2003, contestando che si trattasse di evasione contributiva, ma, al più, di omissione, e negando la dovutezza di alcuna sanzione per il mese di ottobre 2003.

Si costituiva l’I.N.P.S. chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione ritenendo dovute le sanzioni nella misura ridotta di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116, comma 8, lett. a), ravvisando nell’errore di inserimento dei dati nel programma informatico dell’azienda una semplice omissione.

Proponeva appello l’Istituto. Resisteva la società. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza depositata il 10 ottobre 2007, riformava la pronuncia impugnata e respingeva l’opposizione proposta dalla s.p.a. Blu Hotels.

Quest’ultima propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’I.N.P.S. si è costituito con procura in calce al ricorso notificato.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del R.D. n. 262 del 1942, art. 11 (preleggi), lamentando che la corte territoriale aveva erroneamente ritenuto applicabile nel caso di specie il regime sanzionatorio di cui alla previgente L. n. 662 del 1996, e non della vigente L. n. 388 del 2000 (art. 116, comma 8), trattandosi di contributi dovuti pel periodo giugno-settembre 2003.

Formulava il seguente quesito di diritto: "se sia legittima l’applicazione, a fattispecie di mancato versamento dei contributi previdenziali scaduti in epoca successiva alla entrata in vigore della L. n. 388 del 2000, dei criteri atti ad individuare la sussistenza dell’evasione, previsti dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 211, lett. b)". 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, e cioè l’intenzionalità o meno dell’erroneo inserimento dei dati contabili retributivi nel sistema informatico dell’azienda, avendo la corte territoriale per un verso dichiarato che si trattò di errore e, dall’altro, di comportamento intenzionale.

I motivi, che stante la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, risultano fondati nei sensi di cui alla presente motivazione.

Occorre infatti precisare che nella specie non si discute dell’applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 217, chiaramente inapplicabile a fattispecie sorte successivamente all’entrata in vigore della L. n. 388 del 2000, bensì del regime sanzionatorio di cui alla legge da ultimo citata, ed in particolare se nella specie si versi nell’ipotesi di cui all’at. 116, comma 8, lett. a) – riguardante l’omissione contributiva – ovvero lettera b) – riguardante l’evasione contributiva – della citata L. n. 388 del 2000.

La corte di merito, uniformandosi a quanto statuito dalla sezioni unite di questa Corte (S.U. n. 4808 del 2005), ha ritenuto che la fattispecie dell’omissione contributiva deve ritenersi limitata all’ipotesi del (solo) mancato pagamento da parte del datore di lavoro, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie, mentre la mancanza di uno solo degli altri, necessari adempimenti (obblighi di comunicazione nei confronti dell’Inps:

compilazione ed invio dei modelli DM 10; l’obbligo delle denunce periodiche L. 4 agosto 1978, n. 467, ex art. 4; gli obblighi di registrazione sui libri paga) – in quanto strettamente funzionali al regolare svolgimento dei compiti di istituto dell’Ente previdenziale, ed alla tempestiva soddisfazione dei diritti pensionistici dei lavoratori assicurati – è sufficiente ad integrare gli estremi della evasione.

Non ha tuttavia tenuto conto che il nuovo regime sanzionatorio (modificativo, in senso più favorevole al datore di lavoro, dell’ipotesi dell’evasione contributiva di cui alla L. n. 662 del 1996) ha previsto l’intenzione specifica di non versare contributi o premi, l’occultamento del rapporto di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, attribuendo per la prima volta rilievo decisivo allo specifico elemento intenzionale dell’evasore, assente nel testo previgente (Cass. S.U. n. 4808 del 2005; Cass. n. 17841 del 2005;

Cass. n. 11261 del 2010).

La Corte territoriale, oltre ad avere per un verso ritenuto sussistente un mero errore nella fase di digitazione informatica dell’ammontare delle retribuzioni percepite dai lavoratori, ha individuato l’ipotesi della evasione contributiva alla luce dei criteri previsti dalla previgente ed inapplicabile, ratione temporis, L. n. 662 del 1996, ritenendo irrilevante l’elemento soggettivo (intenzionale) dell’obbligato (pag. 8 sentenza impugnata).

La sentenza deve dunque essere cassata, con rinvio, anche per le spese, ad altro giudice, in dispositivo indicato, per l’ulteriore esame della controversia e segnatamente circa l’intenzionalità del comportamento del datore di lavoro per i fini in parola.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Milano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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