T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-10-2011, n. 8194 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La sentenza di cui il ricorso chiede l’ottemperanza ha annullato il provvedimento di cessazione dal servizio permanente del ricorrente per scarso rendimento, limitatamente al motivo di ricorso che lamentava la violazione dei principi in materia di partecipazione al procedimento amministrativo e di istruttoria; ed ha annullato il provvedimento impugnato salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione ai sensi dell’articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Il presente ricorso, pur adombrando l’obbligo dell’Amministrazione di riattivare un corretto procedimento, si sofferma soprattutto sulla richiesta di ripristinare il rapporto di lavoro e di riconoscere gli emolumenti non corrisposti.

E’ fondata solo la prima domanda, giacché il ripristino del rapporto di lavoro e conseguentemente il riconoscimento degli emolumenti non corrisposti esula dal contenuto della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza.

Il ricorso va dunque accolto soltanto in parte, cioè limitatamente all’obbligo dell’Amministrazione di riattivare un corretto procedimento, così come indicato nell’ottemperanda sentenza, mentre per il resto (cioè relativamente alla richiesta di ripristinare il rapporto di lavoro e di riconoscimento di tutti gli emolumenti corrisposti, con gli accessori di legge) il ricorso va respinto.

Per l’effetto va ordinato all’intimato Ministero della Difesa di riattivare un corretto procedimento, così come indicato nell’ottemperanda sentenza n. 4917/2010.

In proposito appare congruo il termine di giorni 30 dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa e della presente sentenza.

La fondatezza soltanto parziale del ricorso concreta giusti motivi perché le spese di giudizio siano compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale accoglie in parte ricorso in epigrafe.

Per l’effetto ordina all’intimato Ministero della Difesa di riattivare un corretto procedimento di cessazione dal servizio, così come indicato nell’ottemperanda sentenza n. 4917/2010.

Fissa a tal fine il termine di giorni 30 dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa e della presente sentenza.

Compensa fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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