T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-10-2011, n. 8193

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento datato 18 maggio 2011, relativo al suo trasferimento d’autorità da addetto all’Aliquota Operativa della Compagnia Aeroporti di Roma ad addetto all’Aliquota Servizi Sicurezza della medesima Compagnia Carabinieri;

Considerato che il ricorrente deduce censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, lamentando, in buona sostanza, la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento e la carenza di motivazione in ordine alle ragioni di incompatibilità ambientale poste a base dell’impugnato trasferimento;

Considerato che la censura relativa alla presunta violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90 non si appalesa fondata, atteso che nel caso in esame, concernente il trasferimento d’autorità di un militare, si rinvengono le speciali ragioni di celerità procedimentali che, ai sensi di quanto prevede il suddetto art. 7, consentono di prescindere dalla previa comunicazione dell’avvio del procedimento nei confronti dei destinatari degli ordini (cfr. CONS. STATO – SEZ. IV – n. 2641 dell’8 maggio 2000);

Considerato che parimenti infondata si appalesa la dedotta censura concernente la presunta carenza motivazionale del provvedimento impugnato, atteso che, secondo una consolidata giurisprudenza, i provvedimenti di trasferimento d’autorità disposti dall’Amministrazione militare rientrano nel "genus" degli ordini, e come tali non devono riguardare esclusivamente necessità organiche o aspetti tecnicooperativi, ma possono fondarsi su particolari motivi di opportunità connessi con vicende riguardanti la possibile compromissione del prestigio e dell’ordinato svolgimento dei compiti istituzionali affidati ai militari;

Conclusivamente, pertanto, il ricorso va respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *