Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-02-2012, n. 2422 Indennità di buonuscita o di fine rapporto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con sentenza n. 5989/10 depositata in data 11.3.2010, questa S.C. rigettava il ricorso proposto da De.Bu.En., D.S. A. e V.S. contro la pronuncia con cui la Corte d’appello di Roma aveva respinto la loro domanda di riliquidazione dell’indennità di buonuscita mediante inserimento nella base di computo anche del premio di esercizio e dell’indennità quadri.

L’esito di tale sentenza derivava da un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. 5.5.05 n. 9340 e numerose altre conformi, anteriori e successive) in virtù del quale la disciplina di cui alla L. n. 829 del 1973 applicabile al calcolo dell’indennità di buonuscita dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato fino al 31.12.95, escludeva l’inclusione – nella base di computo dell’emolumento in discorso – di voci come il premio di esercizio e l’indennità quadri.

Contro detta sentenza ricorrono con unico ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c. e ex art. 395 c.p.c., n. 4 il De.Bu., il D.S. e il V., deducendo l’errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti di causa consistente nell’avere la Corte deciso in base all’erroneo presupposto d’un loro collocamento in quiescenza entro il 31.12.95, quando – in realtà – dagli atti e dai documenti di causa emergeva che il De.Bu. e il D.S. erano stati collocati a riposo il 30.12.96 e il V. il 30.6.96.

Resiste Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. con controricorso, poi ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1- Preliminarmente va disattesa l’eccezione – sollevata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – di improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c. per mancato deposito dell’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio, in quanto nel giudizio di cassazione l’onere di richiedere la trasmissione del fascicolo d’ufficio ex art. 369 c.p.c. si giustifica per la necessità di acquisire un fascicolo che non è nella disponibilità di questa S.C., ratio che – invece – non ricorre a fronte di un ricorso per revocazione di una sentenza della stessa S.C., trovandosi il fascicolo già presso il giudice ad quem; in tal senso si ritiene di condividere il precedente costituito da Cass. Sez. 122.11.06 n. 24856.

Nè all’accoglimento dell’eccezione gioverebbe, nel caso di specie, condividere – invece – il contrario avviso espresso da Cass. Sez. 2^ 29.10.03 n. 16237: infatti, ad ogni modo si dovrebbe tenere ferma la costante giurisprudenza di questa S.C. secondo cui il mancato deposito dell’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio (art. 369 c.p.c., u.c.) nel termine fissato per il deposito del ricorso per cassazione, cioè entro venti giorni dalla notificazione, determina l’improcedibilità del ricorso stesso soltanto ove l’esame di quel fascicolo risulti indispensabile ai fini della decisione del giudice di legittimità (cfr. Cass. S.U. 11.6.2001 n. 7869; più di recente v. Cass. Sez. 3^ n. 3.3.2011 n. 5108), il che non è nel caso in discorso, come meglio emerge dalle considerazioni appresso svolte.

2- Con unico motivo di impugnazione i ricorrenti lamentano l’errore di fatto relativo alle date di loro collocamento a riposo, tutte successive al 31.12.95 (30.12.96 per il De.Bu. e il D. S., 30.6.96 per il V.), il che renderebbe inapplicabile la ratio decidendi esplicitata dall’impugnata sentenza.

Replica, invece, la società controricorrente che, sebbene i ricorrenti fossero stati collocati in quiescenza dopo il 31.12.95, nondimeno le loro domande erano volte ad ottenere solo la rideterminazione dell’indennità di buonuscita maturata fino a tale data mediante inclusione nella relativa base di calcolo dell’indennità quadri e del premio di esercizio; nè può essere diversamente – prosegue Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. -, perchè i dipendenti delle Ferrovie, per il servizio prestato dal 1.1.96 in poi, hanno percepito non più l’indennità di buonuscita, ma il TFR. L’obiezione della società controricorrente è fondata.

Si premetta che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 391 bis c.p.c. e dell’art. 395 c.p.c., n. 4, è ammessa la revocazione "se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì impunto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare".

In altre parole, non è ammessa revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4 ove l’errore di fatto, pur esistente, nondimeno sia stato in concreto ininfluente sulla decisione.

E’ questo il caso in esame.

Infatti, premesso che la domanda degli odierni ricorrenti aveva ad oggetto la riliquidazione dell’indennità di buonuscita maturata fino al 31.12.95 mediante l’inclusione nella base di calcolo dell’indennità quadri e del premio di esercizio, ad essa incontestabilmente si riferisce la consolidata giurisprudenza di questa S.C. richiamata e ribadita dalla sentenza oggi impugnata per revocazione, giurisprudenza che – appunto – distingue i criteri di liquidazione dell’indennità di buonuscita maturata fino al 31.12.95 (oggetto della domanda dei ricorrenti) e quelli di liquidazione del diverso emolumento (TFR) relativo ai periodi di lavoro successivi a tale data (non oggetto di lite).

In breve, l’affermazione che i rapporti di lavoro dei ricorrenti fossero cessati il 31.12.95 – anzichè dopo – è stata ininfluente sulla decisione, come inequivocabilmente emerge dalla summenzionata sentenza n. 5989/10, sicchè nel caso di specie si è in presenza di una mera inesattezza nella descrizione degli antecedenti di fatto, inidonea ad incidere sull’esito della controversia.

3- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 40,00 per esborsi nonchè in Euro 2.500,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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