T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-10-2011, n. 8192 Sospensione cautelare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Dato avviso orale della possibile decisione immediata della causa nel merito, con rito abbreviato;

Considerato che l’atto impugnato risulta disposto dopo la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del ricorrente avanzata dal Pubblico ministero presso la Direzione distrettuale antimafia di Lecce il 7 febbraio 2015 nell’ambito di procedimento penale in ordine al reato di concorso in trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori;

Considerato che nessuna delle censure in ricorso risulta fondata, così come di seguito specificato:

– la diffusamente argomentata censura di difetto di motivazione va respinta perché l’atto impugnato espone in moto adeguato ed esauriente le ragioni sulle quali esso si fonda;

– la censura la quale allega la circostanza che, nelle more della procedura, il ricorrente era stato destinato ad altro incarico con compiti d’ufficio va respinta perché la circostanza, di per sé, non rileva, data la gravità dei fatti che risultano posti a fondamento della misura precauzionale adottata nei confronti del sottufficiale ricorrente;

– la censura la quale rappresenta che la carriera militare del ricorrente risulta encomiabile – anche dopo la sua traduzione in carcere per misura cautelare dopo la notizia del suo rinvio a giudizio, e anche relativamente ad episodi verificatisi poco prima dell’atto impugnato – va respinta perché la circostanza non rileva sul provvedimento impugnato, il quale – come si evince chiaramente dalla sua motivazione – si fonda su presupposti diversi dalla carriera del ricorrente;

– la censura la quale sostiene che la qualifica di grave e mafiosa circa l’imputazione del ricorrente risulta assolutamente gratuita; e che in realtà il ricorrente si trova a dover "pagare" ingiustamente il rapporto di parentela stretta che lo lega al fratello maggiore Giuseppe, nei confronti del quale pendono alcuni procedimenti penali e con il quale non sono mai stati riscontrati altri rapporti non quello di parentela, va respinta perché resta il dato di fatto incontrovertibile costituito dalla grave imputazione considerata nell’atto impugnato, imputazione non contestabile in questa sede giurisdizionale amministrativa (ed invero nemmeno chiaramente esposta dal ricorrente, il quale allega altri atti ma non la richiesta di rinvio a giudizio citata);

Considerato pertanto che il ricorso risulta da respingere;

Considerato che le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza ai sensi degli articoli 26 del codice del processo amministrativo e 91 del codice di procedura civile;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 1500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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