T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-10-2011, n. 8191 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Dato avviso orale della possibile decisione immediata della causa nel merito, con rito abbreviato;

Visto il giudizio di non idoneità impugnato con il ricorso introduttivo;

Vista la Relazione medicolegale sulla verificazione effettuata presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza in ottemperanza al provvedimento istruttorio in questo T.a.r., ed impugnata con i motivi aggiunti;

Considerato che la Relazione medicolegale suddetta ha riscontrato il ricorrente "affetto da una cardiopatia congenita, come riportato al punto 12 dell’Allegato B, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 del D.M. n. 78/2008" e lo ha ritenuto pertanto incompatibile con l’idoneità";

Considerato che nessuna delle censure del gravame risulta fondata, così come di seguito specificato:

– la censura, formulata nel ricorso introduttivo e ribadita nei motivi aggiunti, la quale rileva che il ricorrente è affetto soltanto da un lievissimo difetto cardiaco, va respinta alla luce dell’esito della testé riferita verificazione;

– la censura, formulata nel ricorso introduttivo, la quale afferma contraddittorietà dell’atto impugnato, in considerazione del fatto che il ricorrente presta servizio quale vigile del fuoco volontario, va respinta perché la prestazione di questo servizio non esclude di per sé la causa di inidoneità riscontrata;

– la censura, formulata nei motivi aggiunti, la quale ascrive alla verificazione suddetta una violazione art. 19 del codice del processo amministrativo (in sede di verificazione la Pubblica Amministrazione si sarebbe avvalsa della consulenza dello stesso medico che aveva fatto parte della Commissione la quale, col provvedimento impugnato in prime cure, aveva escluso il ricorrente) va respinta perché l’invocato art. 19 si riferisce al consulente del giudice e non al consulente della Pubblica Amministrazione,

– una ulteriore censura, formulata in subordine nei motivi aggiunti, asserisce la illegittimità dell’art. 1, comma 2, allegato B), punto 12, del citato D.M. 11 marzo 2008, n. 78: la disposizione sarebbe generica quanto alla patologia cardiaca riscontrata. Questa censura va respinta perché, a prescindere da ogni altra considerazione, il ritenere non compatibile con il particolare servizio espletato dal personale permanente del Corpo dei vigili del fuoco "le infermità ed imperfezioni dell’apparato cardiocircolatorio" (così, testualmente, la previsione della norma regolamentare contestata, peraltro seguita da una diffusa elencazione esemplificativa delle suddette infermità e imperfezioni) appare scelta, di normazione amministrativa, priva di gravi vizi logici o palesi carenze valutative;

Considerato pertanto che il ricorso risulta da respingere;

Considerato che le spese di giudizio, ivi comprese quelle del compenso spettante al soggetto verificatore, seguono la soccombenza ai sensi degli articoli 26 del codice del processo amministrativo e 91 del codice di procedura civile;

Ritenuto, nello specifico:

– che le spese di giudizio dell’Amministrazione possano liquidarsi in Euro 1500,00;

– che le spese relative al compenso spettante al soggetto verificatore siano da liquidare nella somma complessiva di Euro 510,53, così come da nota del Centro di reclutamento della Guardia di finanza in Roma prot. n. 0125311/11 del 03/08/2011, pervenuta in data 4 8.2011.

La presente sentenza sarà comunicata a cura della Segreteria al citato Centro di reclutamento della Guardia di Finanza in Roma.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio, e dispone in proposito quanto indicato in motivazione.

Incarica la Segreteria di comunicare il presente provvedimento al Centro di reclutamento della Guardia di finanza in Roma.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *