Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-02-2012, n. 2420 Contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 15 giugno 2007, la Corte d’Appello di Salerno respingeva il gravame svolto da P.G. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’opposizione avverso le intimazioni di pagamento in relazione a quattro cartelle esattoriali per omissioni contributive.

2. La Corte territoriale puntualizzava che:

– come rilevato dal primo giudice, l’opposizione era stata proposta soltanto nei confronti degli avvisi di mora e mentre l’INPS aveva allegato le relate di notifica delle quattro cartelle esattoriali, dalle quali risultava che erano state notificate al P., in via (OMISSIS), l’opponente, dal suo canto, aveva prodotto, all’udienza di discussione, un certificato storico di residenza, rilasciato dal Comune di (OMISSIS), dal quale si evinceva che egli abitava, dal novembre 2001, in via (OMISSIS);

– per il giudice di prime cure, alcuna prova certa era stata fornita dall’opponente circa il luogo di residenza al momento della notifica delle cartelle, e poichè le successive intimazioni erano state tutte notificate al medesimo indirizzo, via (OMISSIS), il ricorso andava respinto perchè palesemente infondato;

– P. proponeva appello, deducendo, come da certificato storico di residenza, di essere residente ove non risultava notificata alcuna cartella esattoriale, onde le cartelle, notificate in luogo diverso da quello nel quale aveva residenza e domicilio fiscale, non erano state portate a conoscenza del destinatario.

3. La Corte territoriale a sostegno del decisum riteneva quanto segue:

– la notifica delle cartelle esattoriali era stata correttamente eseguita all’indirizzo risultante all’INPS, cui il P. non aveva comunicato alcun mutamento di residenza o domicilio;

– l’attività notificatomi si era compiuta validamente, risultando gli avvisi notificati mediante consegna a mani di persona autorizzata che aveva apposto la sua sottoscrizione in calce agli stessi;

– l’infondatezza della doglianza sull’irritualità della notifica delle cartelle si desumeva anche dalla circostanza che il P., nel ricorso in opposizione a ruolo depositato in data 29.10.2002 per crediti contributivi, ebbe a dichiarare di essere residente nel luogo ove le cartelle esattoriali erano state notificate (via (OMISSIS));

– le intimazioni risultavano consegnate, in assenza del destinatario, a tale O.V., qualificatasi addetta alla casa;

– infine, quanto alla dedotta possibilità di dare comunque ingresso all’accertamento negativo in ordine all’obbligazione contributiva, il credito contributivo non era più contestabile, dal debitore, attesa la perentorietà del termine D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24.

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, P. G. ha proposto ricorso per cassazione fondato su otto motivi.

L’INPS ha resistito con controricorso, eccependo, altresì, l’inammissibilità del ricorso. LA s.p.a. ESATRI è rimasta intimata.

Motivi della decisione

5. Così, in sintesi, i motivi di ricorso:

– omessa, insufficiente e contraddetto ria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per aver la sentenza impugnata ritenuto che la notifica delle cartelle di pagamento sia stata eseguita presso la residenza del P., disattendendo le risultanze anagrafiche (primo motivo);

– violazione dell’art. 44 c.c. e dell’art. 139 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto rilevante la circostanza che P. mai avesse comunicato all’INPS alcun mutamento di residenza e domicilio, così invertendo l’onere probatorio, gravante invece sull’INPS, di consultare i registri anagrafici (secondo motivo);

violazione della L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 4, nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto valida la notifica delle cartelle di pagamento per l’irrilevanza del fatto che dai relativi avvisi di ricevimento non risultasse la qualità dei consegnatari, attesa la nullità delle notifiche da cui non risulti la qualifica del soggetto che ha sottoscritto gli avvisi di ricevimento (terzo motivo);

– violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9 nella parte in cui la corte ha ritenuto non prescritte le pretese previdenziali per essere stata invalida e/o inesistente la notifica delle cartelle di pagamento e inidonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione estintiva (quarto motivo);

– violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 1, n. 5 per aver la corte, senza rimettere in termini il ricorrente, ritenuto inammissibili le censure alla cartelle di pagamento in sede di impugnazioni delle intimazioni di pagamento per la natura perentoria del termine (quinto motivo);

omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo, quale l’avvenuta adesione al condono L. n. 448 del 1998, ex art. 76 per omesse contribuzioni con domande di regolarizzazione per contributi agricoli (sesto motivo);

– violazione della L. n. 338 del 2000, art. 111, comma 18 per non aver la corte di merito applicato lo jus superveniens anche alle situazioni anteriori all’entrata in vigore della legge (settimo motivo);

– infine, violazione della L. n. 662 del 1996 nella parte in cui la sentenza non ha dichiarato illegittima l’applicazione delle sanzioni nella misura massima senza motivazione (ottavo motivo).

6. I primi tre motivi, esaminati unitariamente perchè logicamente connessi, vanno respinti.

7. In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, osserva il Collegio che la consegna del piego a persona di famiglia, convivente con il destinatario nel luogo indicato sulla busta contenente l’atto da notificare, fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest’ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l’onere di fornire idonea prova contraria.

8. Tale prova, secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimità, non può essere fornita mediante la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza diversa dal luogo in cui è stata effettuata la notifica, atteso che siffatte risultanze, aventi valore meramente dichiarativo, offrono, a loro volta, una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi idonei ad evidenziare, in concreto, una diversa ubicazione della residenza effettiva del destinatario, presso la quale, pertanto, la notificazione è validamente eseguita, ed il cui accertamento da parte del giudice di merito non è censurabile in sede di legittimità, se non per vizi della relativa motivazione (ex multis, Cass. 24852/2006).

9. Nella specie, la prova contraria offerta dall’opponente, per corroborare la tesi propugnata della mancata conoscenza delle cartelle esattoriali conseguente alla relativa notificazione non validamente eseguita, è stata fornita esclusivamente mediante la produzione delle risultanze anagrafiche indicanti, come ampiamente descritto nella narrativa che precede, la residenza nel Comune di (OMISSIS) ma in luogo diverso da quello presso il quale è stata effettuata la notifica delle predette cartelle, onde correttamente la Corte territoriale, informandosi alla giurisprudenza di legittimità e con motivazione immune da vizi logici, ha ritenuto elementi idonei ad evidenziare, in concreto, la diversa ubicazione della residenza effettiva del destinatario presso la quale la notificazione è stata eseguita, la circostanza che il P. non avesse comunicato alcun mutamento di residenza o domicilio all’INPS e che nel ricorso in opposizione a ruolo, depositato in data 29.10.2002 per crediti contributivi, ebbe a dichiarare di essere residente proprio nel luogo ove le cartelle esattoriali erano state notificate, vale a dire in via (OMISSIS).

10. Correttamente, pertanto, la corte territoriale ha ritenuto validamente eseguita, a mezzo del servizio postale, la notificazione delle cartelle esattoriali alla base delle intimazioni di pagamento opposte.

11. Gli altri motivi di impugnazione sono, pertanto, assorbiti dal rigetto dei primi tre motivi.

12. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 50,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali. Nulla per la parte rimasta intimata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *