T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 25-10-2011, n. 8231 Atti amministrativi diritto di accesso Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti sono proprietari del terreno sito in Formia, identificato al Catasto foglio 31, particelle 797,798,799,803,804. Tale terreno era stato interessato dall’approvazione di un progetto di lottizzazione del Comune di Formia nel 2002, in particolare riguardante la particella 797.

Con delibera n° 98 del 2006 il Cipe approvava il progetto preliminare dei lavori per la variante della ss Appia, che toccava anche tali fondi.

Tale delibera del Cipe seguiva ad un precedente progetto approvato in una conferenza di servizi del 2391999 poi annullato in autotutela dall’A. nel 2002, progetto che non interessava i terreni di proprietà dei ricorrenti.

Nella delibera Cipe n° 98 del 2006, di approvazione del progetto preliminare, era specificato tra le raccomandazioni per il progetto definitivo "di studiare e limitare le interferenze con gli agglomerati industriali esistenti ed in corso d’opera".

Successivamente l’A. approvava il progetto definitivo e concedeva termine di sessanta giorni a partire dal 1442010 per le osservazioni. I ricorrenti presentavano osservazioni in questa sede, facendo presente, secondo quanto già indicato in sede di progetto preliminare che l’ opera avrebbe potuto insistere sulle altre particelle non interessate dalla lottizazione, a cui era interessata solo la particella n° 797; l’A. rispondeva a tali osservazioni con nota del 24 -12011 con la quale comunicava che si era tenuto conto della lottizzazione sui terreni dei ricorrenti, "sulla base delle indicazioni degli enti coinvolti".

A seguito di tale comunicazione i ricorrenti hanno presentato istanza di accesso agli atti, rispetto alla quale si è formato il silenzio rigetto, avverso il quale hanno proposto il presente ricorso per i seguenti motivi:

erronea e falsa applicazione di legge; violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 25 della legge n° 241 del 781990; dell’art 2 del d.p.r. n° 352 del 2761992; violazione dell’art 24 della Costituzione;

eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità.

In particolare hanno richiesto l’accesso ai seguenti atti:

nota inviata dall’A. al Comune di Formia di trasmissione della loro istanza del 1232008;

copie di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenziali degli enti locali coinvolti dalla variante Appia in Comune di Formia che hanno contribuito a dare indicazioni per la definizione del progetto definitivo;

copia dell’atto con cui si deducono le motivazioni con cui l’A. ha annullato in autotutela il progetto di variante approvato il 2391999;

copia della delibera del Consiglio di amministrazione dell’A. n° 68 del 362004

Si è costituita l’Avvocatura dello Stato contestando l’attualità dell’interesse rispetto ad atti risalenti e ormai inoppugnabili come l’annullamento in autotutela della variante del 1999 e il il difetto di legittimazione passiva di atti che non sono stati adottati dall’A..

Si è costituito, altresì, il Consorzio per lo sviluppo industriale Sud Pontino evidenziando solo il proprio difetto di legittimazione passiva.

In via preliminare deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del consorzio, rispetto al quale i ricorrenti non hanno proposto alcuna domanda di accesso.

Nel merito il ricorso è in parte fondato.

Secondo quanto affermato dall’Avvocatura dello Stato, non esiste, agli atti dell’A., alcuna nota di trasmissione dell’A. al Comune di Formia della istanza dei ricorrenti del 1732008, rispetto alla quale non può quindi essere ordinata in questa sede alcuna esibizione.

I ricorrenti hanno, invece, un interesse concreto ad attuale sia alla conoscenza degli atti del procedimento ed in particolare delle indicazione rese dagli enti coinvolti a cui si fa riferimento nella risposta dell’A. del 2412011 sia alla conoscenza anche di atti divenuti inoppugnabili..

Come è noto l’art 22 della legge n° 241 del 1990 per l’esercizio del diritto di accesso richiede l’interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

La situazione giuridicamente rilevante è stata interpretata dalla giurisprudenza come nozione diversa e più ampia rispetto all’interesse all’impugnativa e non presupponente necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo (Consiglio di Stato Sez. IV, sent. n. 5173 del 03082010) con la conseguenza che la legittimazione all’accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l’autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante alla impugnativa dell’atto (Consiglio di Stato, sez. VI, 09 marzo 2011, n. 1492).

Il diritto di accesso non è meramente strumentale alla proposizione di una azione giudiziale, ma assume un carattere autonomo rispetto ad essa; ciò significa che il rimedio speciale previsto a tutela del diritto di accesso deve ritenersi consentito anche se l’interessato non può più agire, o non possa ancora agire, in sede giurisdizionale, in quanto l’autonomia della domanda di accesso comporta che il giudice, chiamato a decidere su tale domanda, deve verificare solo i presupposti legittimanti la richiesta di accesso e non anche la possibilità di utilizzare gli atti richiesti in un giudizio; con l’introduzione dell’azione a tutela dell’accesso, il legislatore ha inteso infatti assicurare all’amministrato la trasparenza della Pubblica amministrazione, indipendentemente dalla lesione, in concreto, di una determinata posizione di diritto o di interesse legittimo, sicchè l’interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi viene elevato a bene della vita autonomo, meritevole di tutela separatamente dalle posizioni sulle quali abbia poi ad incidere l’attività amministrativa, eventualmente in modo lesivo (Consiglio Stato, sez. V, 14 febbraio 2011, n. 942).

Nel caso di specie gli atti richiesti sono tutti relativi ad una situazione giuridicamente rilevante, compreso l’atto di annullamento di autotutela del 2002, al cui accesso ha mosto contestazioni, in punto di interesse l’Avvocatura dello Stato.

Tale atto, infatti, se anche divenuto inoppugnabile (per i ricorrenti solo a seguito dell’approvazione del nuovo tracciato, essendo originariamente non impugnabile, in quanto non incidente sui terreni di loro proprietà), è idoneo a soddisfare l’interesse anche solo in relazione al sindacato di ragionevolezza sulle successive scelte dell’Amministrazione.

L’interesse, sotto tali profili, deve ritenersi sussistente altresì rispetto alla richiesta di accesso alla delibera n° 68 del 2004.

E’ vero che tali atti sono assorbiti dall’approvazione del progetto preliminare da parte del Cipe. Peraltro, a prescindere dai rapporti tra approvazione del progetto preliminare e definitivo ai fini della impugnazione, (in particolare nel caso, come quello in esame, di opere strategiche in cui il progetto preliminare è approvato dal Cipe), ai fini della partecipazione del privato nel corso del procedimento, partecipazione prevista espressamente tramite le osservazioni, si deve ritenere sussistente in capo ai privati l’interesse alla conoscenza degli atti istruttori.

Quanto agli atti degli altri enti che hanno partecipato al procedimento, l’Avvocatura sostiene il difetto di legittimazione passiva, in quanto si tratta di provvedimenti non adottati dall’A..

Peraltro, è la nota dell’A., di risposta alle osservazioni, che i ricorrenti hanno presentato nel procedimento, che ha fatto riferimento a tali atti.

In primo luogo, la mancata specifica individuazione di tali atti e la mancata indicazione almeno degli enti coinvolti nel procedimento rendono impossibile, comunque, l’esercizio del diritto d’accesso per gli interessati anche presso altri enti. Inoltre, tali atti sono atti istruttori del procedimento svolto dall’A., che afferma proprio di aver considerato, al fine della valutazione dei diversi interessi coinvolti nel procedimento, le indicazioni di altri enti.

Il ricorso è, dunque,in questi termini fondato e deve essere accolto con ordine all’amministrazione di esibizione degli atti richiesti, esclusa la nota di trasmissione della nota del 1732008.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina all’A. l’esibizione della documentazione di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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