T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 25-10-2011, n. 8183 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso sono stati impugnati i provvedimenti con i quali la A.SOA S.p.a. ha disposto nei confronti dell’Impresa Z. la decadenza dell’attestazione di qualificazione e con cui l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha disposto l’annotazione nel casellario Informatico a carico della medesima società ricorrente;

Alla camera di consiglio del 28102010 è stata accolta la domanda cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati in relazione al danno grave ed irreparabile.

All’udienza pubblica del 19102011 la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al presente ricorso.

Il ricorso deve essere dunque dichiarato improcedibile per carenza di interesse.

Infatti, non sussiste più alcun interesse concreto ed attuale della parte alla decisione del presente ricorso.

La sopravvenuta carenza dell’interesse al ricorso giurisdizionale, infatti, si verifica per effetto del mutamento della situazione di fatto e di diritto dedotta in sede di ricorso, che faccia venir meno l’effetto del provvedimento impugnato, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza (Consiglio di stato, sez. V, 10 settembre 2010, n. 6549).

In considerazione della complessità delle vicende in fatto sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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