Cass. civ. Sez. II, Sent., 20-02-2012, n. 2404

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nella causa promossa nel 1989 da R.P. avverso il proprietario confinante M.A., il tribunale di Brescia nel 1996 respingeva quasi tutte le domande proposte dall’attore, relative ad opere edili varie, asseritamente eseguite in violazione dei diritti dell’istante.

Accoglieva soltanto la domanda diretta ad ottenere la eliminazione di una grondaia che dall’immobile edificato sul mappale n. 53 sporgeva sul mappale 58.

La Corte d’appello di Brescia, con sentenza 11 maggio 2006, respingeva l’appello principale proposto da M.A., il quale si doleva del fatto che, quale presupposto della pronuncia di condanna, il tribunale aveva affermato la proprietà in capo al signor R. e alla moglie della proprietà della strada privata di accesso alla casa.

La Corte rigettava inoltre l’appello incidentale di parte R., concernente la parte della sentenza che non aveva disposto il ripristino della grata ad una finestra M., perchè qualificata come veduta, trattandosi invece di una semplice luce.

M.A. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 19 luglio 2006 anche a B.M. in R., rimasta intimata.

R.P. ha resistito con controricorso e ricorso incidentale.

Motivi della decisione

Il ricorso principale si compone di due motivi, che denunciano: a) "violazione e falsa applicazione di legge e falsa interpretazione della documentazione"; b) "carenza di motivazione".

Parte controricorrente ha eccepito che è inammissibile per violazione del disposto dell’art. 366 bis c.p.c..

L’eccezione è fondata.

Il ricorso è soggetto infatti ratione temporis alla disciplina novellatrice di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006.

Il primo motivo, che concerne violazione di legge e non specifica quale sia la norma violata, non espone il quesito di diritto che è indispensabilmente previsto, a norma dell’art. 366 bis c.p.c., a pena di inammissibilità, per l’illustrazione di ciascun motivo nei casi previsti dall’art. 360, comma 1. nn. 1), 2), 3), e 4).

Il secondo motivo, che espone vizi di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, è mancante della chiara indicazione del fatto controverso su cui cadrebbe il vizio di motivazione.

In proposito la giurisprudenza (SU n. 20603/07; Cass. 4309/08;

16528/08) ha chiarito che la censura ex art. 360, n. 5, deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, per consentire una pronta identificazione delle questioni da risolvere.

In particolare si è ritenuto che deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò′ specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenere rispettata la disposizione allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione e1 conseguentemente inidonea sorreggere la decisione.

Anche questa omissione è sanzionata con l’inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c..

Il ricorso incidentale lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 900 e 902, "nella parte in cui qualifica un’apertura nel muro del ricorrente come veduta anzichè luce irregolare".

Parte ricorrente incidentale, dopo aver ricordato che una veduta deve offrire la possibilità di affacciarsi, assoggettando il fondo altrui ad una visione mobile e globale, sostiene che "dalla fotografia allegata" si doveva capire che è impossibile una veduta, per la forma dell’inferriata con sbarre a distanza di dieci cm tra loro e modalità di ancoraggio al muro.

Pur svolgendo quesito di diritto, la censura consiste in realtà nella denuncia di un vizio di motivazione, poichè la doglianza si risolve nella critica alla valutazione degli elementi di prova disponibili.

Il ricorso è da rigettare, perchè la sentenza impugnata ha correttamente inquadrato i concetti che delineano l’ipotesi di veduta, quale apertura che consente l’inspectio e la prospectio.

Ha poi valutato l’esistenza dei relativi caratteri, definendo persino agevole, anche sulla base dell’esame della documentazione fotografica in atti, l’esercizio delle facoltà suddette.

Il ricorso non è stato in grado di far emergere, al di là delle fotografie già considerate dal giudice di merito, risultanze da cui tali valutazioni risultino decisivamente smentite.

La critica svolta in ricorso si risolve in una richiesta di nuova valutazione di merito, preclusa in sede di legittimità.

Mette conto ricordare che i vizi della motivazione non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass. 6064/08; 18709/07).

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale.

Si impone conseguentemente la compensazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale. Rigetta l’incidentale. Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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