T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 25-10-2011, n. 8228 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che con ricorso notificato in data 17 giugno 2010 e depositato il successivo 30 giugno, la Fioto – Federazione Italiana Operatori Tecniche Ortopediche – Associazione di categoria maggiormente rappresentativa, che tutela gli interessi degli Operatori in tecniche ortopediche – ha chiesto la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’economia e delle finanze sull’atto di diffida del 23 dicembre 2010 volto alla predisposizione di un Tavolo di lavoro per la definizione condivisa delle nuove modalità di remunerazione dell’assistenza protesica, espressive della necessaria corrispondenza tra costi e tariffe ex art. 8 sexies, comma 5, D.L.vo n. 502 del 1992, nonché per la definizione condivisa dei nuovi Livelli Essenziali dell’assistenza ortoprotesica, assicurando la partecipazione delle Associazioni di categoria al suddetto Tavolo di consultazione.

Considerato che, ad avviso della ricorrente, l’inerzia del Ministero dell’economia impedisce l’emanazione del decreto di revisione dei LEA e delle nuove tariffe, che richiede il concerto tra il predetto Ministero e quello della salute;

Considerato che nel fascicolo di causa depositato dalla ricorrente risultano due atti di diffida. Il primo del 21 dicembre 2010, rivolto al Ministero della salute nel quale si contesta la correttezza dello schema di revisione dei LEA sotto diversi profili, criticità che, ad avviso della Fioto sarebbero state facilmente ovviabili ove le fosse stato consentito di partecipare al procedimento: di qui la diffida a "adottare tutti i necessari provvedimenti in modo da assicurare che le stesse prestazioni siano erogate con carattere di uniformità su tutto il territorio nazionale, garantendo…. il mantenimento del rapporto qualiquantitativo delle prestazioni medesime, in una prospettiva di fattiva collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, ivi compresa la scrivente, la sola capace di far emergere nella loro pienezza le esigenze organizzative, economiche e sociali del comparto dell’assistenza protesica, assicurando il buon andamento dell’azione dei pubblici poteri ex art. 97 Cost.". Il secondo atto di diffida del 21 dicembre 2010, anch’esso rivolto al solo Ministero della salute, ha ad oggetto l’emanando schema di decreto di revisione delle tariffe che appare alla ricorrente illegittimo sia perché adottato senza la sua partecipazione sia perché non supportato da un’attenta attività istruttoria di rilevazione dei centri di costi: di qui la diffida a "procedere, ai fini dell’adozione del nuovo nomenclatore tariffario, all’attivazione del necessario procedimento istruttorio teso all’esatta rilevazione dei costi di produzione per l’assistenza protesica… e l’effetto assicurare la partecipazione al Tavolo di lavoro presso i Ministeri competenti di tutte le rappresentanze di categoria, ivi compresa la scrivente..".

Considerato che a queste diffide il Ministero della salute ha prontamente risposto mentre alcun riscontro c’è stato da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, il cui silenzio costituisce oggetto del presente gravame.

Considerato peraltro che il Ministero dell’economia e delle finanze, al quale dette diffide erano state notificate, non aveva alcun obbligo di rispondere atteso che le stesse erano rivolte al solo Ministero della salute.

Considerato che non rileva, in senso contrario, la circostanza che le diffide erano state notificate ad entrambi i Dicasteri e ciò in quanto le richieste di provvedere erano rivolte esclusivamente nei confronti del Ministero della salute, con la conseguenza che ragionevolmente il Ministero dell’economia e delle finanze non ha ritenuto di doverle evadere.

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere respinto ma che le spese e gli onorari del giudizio possono essere integralmente compensati stante la totale assenza di difesa delle Amministrazioni statali, costituitesi solo formalmente in giudizio, nonostante la richiesta del Collegio, nelle chiamate preliminari, di presenziare alla discussione per fornire chiarimenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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