T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 25-10-2011, n. 8227 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che con il ricorso indicato in epigrafe, la società istante censurava i provvedimenti sopra specificati per vari profili di violazione di legge ed eccesso di potere, chiedendone l’annullamento e domandando in subordine il risarcimento del danno patito;

Considerato che l’amministrazione si costituiva in giudizio;

Rilevato che con memoria depositata il 7.10.2011, l’istante prendeva atto dell’avvenuto annullamento del provvedimento di esclusione impugnato e della sua conseguente riammissione in gara in qualità di aggiudicatario provvisorio;

Rilevato che in camera di consiglio, l’ISTAT depositava il provvedimento della Direzione Generale del 22.9.2011, con cui si disponeva l’annullamento in autotutela della citata delibera n. 111 del 2011, con conseguente attivazione della procedura di verifica dell’anomalia dell’offerta, con riguardo ai soli costi della sicurezza;

Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta.

Ritenuto, peraltro, che l’ISTAT si è potuto determinare a provvedere in autotutela solo a compimento di un procedimento, nell’ambito del quale è stato acquisito il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, come si evince dallo stesso corpo della delibera n. 151 del 2011;

Ritenuto, dunque, che sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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