Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-09-2011) 30-09-2011, n. 35628 Motivazione contraddittoria, insufficiente, mancante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 28.01.2011 la Corte di assise di appello di Messina, a seguito di sentenza di condanna per fatti di mafia, disponeva il ripristino, a sensi dell’art. 307 c.p.p., comma 2, della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di S. G..

Il Tribunale di Messina, con ordinanza del 14.04.2011, rigettava l’appello proposto nell’interesse del predetto.

Propone ricorso il S., denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del pericolo di fuga.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Circa la sussistenza del pericolo di fuga, infatti, il Tribunale ha reso una motivazione del tutto inadeguata, in quanto fondata – come denunciato nel ricorso – su una sorta di inammissibile presunzione di fatto della suddetta esigenza in correlazione alla semplice condanna per fatti di mafia, e sugli assunti, posti però in modo astratto, del supporto che il ricorrente potrebbe ricevere da altri soggetti condannati, unitamente a lui, per un delitto ex art. 416 bis c.p. attinente ad anni recenti (il riferimento alla circostanza della pregressa latitanza riguardante soggetti terzi è generico e non corredato da elementi che ne esplichino la specifica connessione con la posizione del S.), e dell’entità della pena irrogata ed espianda.

L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio al giudice di merito, che procederà a nuova deliberazione, rendendo motivazione immune da vizi rilevabili in questa sede.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Messina per nuovo esame. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1/ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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