Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-09-2011) 30-09-2011, n. 35625 Interesse ad impugnare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 10.02.2011 il GIP del Tribunale di Verona disponeva la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di C.S. per detenzione continuata di cocaina.

Decidendo sulla istanza di riesame proposta nell’interesse del predetto, il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 01.03.2011 confermava l’ordinanza del GIP. Propone ricorso l’indagato, lamentando che non è stata adeguatamente motivata l’esigenza della custodia cautelare, in relazione alla dedotta configurabilità dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e conseguente concedibilità della sospensione condizionale della pena, nè è stata adeguatamente motivata la concedibilità in ogni caso degli arresti domiciliari.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato il ricorrente, nelle more del procedimento, rimesso in libertà.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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