Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 19-07-2011) 30-09-2011, n. 35624 Revoca e sostituzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con provvedimento emesso in data 28 marzo 2011, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pescara rigettò l’istanza di revoca o di modifica della misura cautelare (obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria) applicata a D.G. L. in relazione ai reati di cui agli artt. 112 e 337 c.p. e art. 339 c.p., commi 1, 2 e 3, L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 3, comma 6 bis.

2. Contro l’ordinanza del tribunale che, ex art. 310 c.p.p., ha rigettato l’appello dell’indagato, ricorre per cassazione il difensore, deducendo vizio di motivazione del provvedimento.

Motivi della decisione

1. Il ricorso non merita accoglimento.

Al di là di generici rilievi sul decorso del tempo dalla commissione del fatto, il ricorrente lamenta che il giudice d’appello abbia integrato la motivazione del g.i.p. e si duole del diverso trattamento a lui riservato rispetto a quello adottato per gli altri tifosi romanisti coindagati e del fatto che il Tribunale non abbia positivamente considerato che "in questi nove mesi ha sempre rispettato le prescrizioni imposte". 2. Il primo motivo è infondato. Il Tribunale, nell’ambito dei capi e dei punti devoluti con l’atto di appello, ha potere di integrazione della motivazione del provvedimento impugnato (Cass. n. 1108/2000; n. 27677/2009).

3. Gli altri motivi sono inconferenti.

Come risulta dallo stesso ricorso, per gli altri coindagati il provvedimento cautelare fu annullato dal Tribunale del riesame per motivi formali, "stante la nullità delle notifiche dell’avviso di partecipazione all’udienza", cosicchè nessun effetto può derivare per la posizione dell’indagato ricorrente.

Quanto all’altro rilievo, il Tribunale non aveva alcun obbligo di prendere in considerazione argomentazioni dell’appellante del tutto in conferenti, non rilevando in positivo che l’indagato abbia rispettato le prescrizioni imposte dal giudice, trattandosi di condotta doverosa e obbligata, alla cui violazione può conseguire un aggravamento della misura cautelare.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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