Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 19-07-2011) 30-09-2011, n. 35621 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1. In parziale accoglimento dell’appello proposto dal P.M. avverso l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di custodia carceraria nei confronti di L.F., indagato per il reato d’istigazione alla corruzione, di cui agli artt. 322 e 319 cod. pen. (per avere promesso, offerto e dato denaro all’appuntato P.M. dei Carabinieri di S. Giovanni a Piro, al fine di indurlo a omettere atti d’ufficio), il Tribunale di Salerno, con l’ordinanza ex art. 310 c.p.p. sopra indicata, ha disposto l’obbligo di dimora nel comune di San Giovanni a Piro, prescrivendo all’indagato di non allontanarsi dal territorio comunale senza autorizzazione del giudice procedente e di presentarsi all’autorità di polizia territorialmente competente, indicando orari e luoghi di quotidiana reperibilità. 2. Contro la predetta ordinanza ricorre per cassazione il difensore del L., deducendo violazione di legge e vizi di motivazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione all’art. 322 c.p., artt. 125, 274 e 283 cod. proc. pen..

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato, essendo la motivazione dell’ordinanza viziata da manifesta illogicità. 2. Il Tribunale ha escluso la possibilità di disporre misura custodiale carceraria o domiciliare e, al fine di prevenire il pericolo di reiterazione del reato, ha ritenuto di disporre l’obbligo di dimora nel comune di San Giovanni a Piro e di presentazione all’autorità di polizia territorialmente competente, ossia al Comando dei Carabinieri in cui opera l’appuntato P..

3. Premesso che la misura cautelare ha lo scopo di fronteggiare in concreto il pericolo di reiterazione del reato (Cass. sez. U, n. 16085/23011), osserva il Collegio che la misura adottata dal Tribunale risulta all’evidenza del tutto inidonea a scongiurare in concreto tale pericolo, giacchè accresce la possibilità di contratto dell’indagato con i Carabinieri del Comune di dimora e, in particolare, con l’app. P..

L’inidoneità ad assolvere alla funzione preventiva propria della misura cautelare rende irrazionale e inutilmente vessatorio il provvedimento adottato, che va, pertanto, annullato senza rinvio.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara cessata la misura cautelare in atto.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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