Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 19-07-2011) 30-09-2011, n. 35607

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza pronunciata in data 7 ottobre 2009, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado appellata dall’imputato, ha confermato la condanna di C. P. per il reato di cui all’art. 570 cod. pen., per aver fatto mancare al figlio minore L. i mezzi di sussistenza.

2. Avverso la sentenza, propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, che deduce, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) vizio di motivazione della sentenza, con riferimento alla sussistenza del reato e al diniego di circostanze attenuanti generiche.

Motivi della decisione

1. Dalla sentenza impugnata emerge, da un lato, che l’imputato versa in condizioni disagiate, è impossibilitato a svolgere attività di lavoro e vive con la pensione mensile d’invalidità (Euro 440);

dall’altro lato, che il minore è titolare di un assegno mensile di mantenimento (Euro 440) e vive con l’aiuto della madre, della nonna e dello zio.

I giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza del reato in quanto l’imputato, "nonostante l’impossibilità di lavorare, avrebbe dovuto rinunciare anche soltanto ad una parte della sua pensione per versare al figlio, almeno saltuariamente, una qualche somma, sia pure inferiore a quella stabilita dal Tribunale (già esigua), così dimostrando di volere anch’egli contribuire economicamente al mantenimento del bimbo, entro i limiti delle sue scarse possibilità". 2. Osserva innanzitutto il Collegio che la Corte territoriale sembra dare decisivo rilievo alla mancanza di un gesto espressivo della buona volontà dell’imputato, interessandosi così dell’elemento soggettivo del reato senza avere previamente motivato sulla sussistenza dell’elemento oggettivo del delitto; in secondo luogo, rileva un improprio e fuorviante riferimento all’obbligo di mantenimento del figlio minore e all’assegno stabilito dal giudice civile a carico del C..

In proposito deve ribadirsi che, attraverso la tutela penale apprestata dall’art. 570 cpv. c.p., n. 2, il legislatore mira a garantire al minore d’età le risorse necessarie ad assicurargli i mezzi di sussistenza, cioè di quanto è strettamente indispensabile per vivere (vitto, abitazione, medicinali, vestiario, spese per l’istruzione, etc.).

Non sussiste, pertanto, alcuna interdipendenza tra l’obbligazione tutelata in sede penale e l’assegno liquidato dal giudice civile, finalizzato a un più ampio soddisfacimento delle esigenze del figlio minore.

3. Ad integrare l’elemento oggettivo del reato previsto dall’art. 570 cpv. c.p., n. 2 è necessario lo stato di bisogno del soggetto passivo, che nel caso di figli minori sussiste per la naturale impossibilità di costoro provvedere autonomamente al proprio sostentamento. In proposito, questa Corte ha reiteratamente precisato che, anche quando alla somministrazione dei mezzi di sussistenza provvedano l’altro genitore o altri parenti, lo stato di bisogno del minore non viene meno.

Occorre poi che l’accertamento della sussistenza della concreta capacità economica dell’obbligato a fornire i mezzi d sussistenza.

4. La motivazione della sentenza impugnata è carente sullo stato di bisogno dell’imputato, obbligato a prestare i mezzi di sussistenza al figlio.

A fronte della parità di reddito accertato (Euro 440 al mese), la Corte territoriale ha omesso di esaminare il costo delle necessità primarie per la sopravvivenza del C., pur avendo l’appellante espressamente fatto riferimento (come risulta dalla stessa sentenza impugnata) alla necessità di destinare 400 Euro all’affitto e alle spese.

5. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio alla Corte di appello che, sulla base dei principi di diritto sopra indicati, procedere a nuovo giudizio, eventualmente esaminando le doglianze, allo stato assorbite, relative alle circostanze attenuanti generiche.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Genova per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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