Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-02-2012, n. 2524 Danno da infortunio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 14.7.09 la Corte d’appello di Napoli rigettava il gravame interposto da M.M. nonchè da An., A. e B.L., tutti eredi di B.G., contro la pronuncia del Tribunale partenopeo che aveva respinto la domanda, avanzata nei confronti di Fincantieri – Cantieri Navali Italiani S.p.A., di risarcimento del danno biologico e di quello morale patiti a seguito del mesotelioma pleurico maligno bifasico contratto dal loro dante causa, patologia che ne aveva poi cagionato il decesso nel corso del giudizio di primo grado.

Mentre il Tribunale aveva rigettato la domanda ravvisando la legittimazione passiva dell’INAIL anzichè della Fincantieri, i giudici del gravame statuivano che, pur essendo proponibile contro il datore di lavoro la domanda risarcitoria per il danno differenziale (in quanto non coperto dall’INAIL), tuttavia nel caso di specie l’espletata istruttoria non aveva consentito di ritenere raggiunta la prova, gravante sugli appellanti, in ordine alla nocività dell’ambiente lavorativo e al nesso causale tra quest’ultimo e l’evento dannoso.

Per la cassazione di tale sentenza ricorrono i summenzionati eredi di B.G. affidandosi ad un solo articolato motivo.

Resiste con controricorso Fincantieri – Cantieri Navali Italiani S.p.A., che a sua volta spiega ricorso incidentale condizionato.

Entrambe le parti hanno poi depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1- Preliminarmente si riuniscono ex art. 335 c.p.c. i due ricorsi, in quanto proposti contro la medesima sentenza.

2- Ancora in via preliminare va dichiarata l’inammissibilità del ricorso incidentale, noto essendo che, ancorchè condizionato, esso è precluso – per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. – alla parte totalmente vittoriosa nel precedente grado (come la Fincantieri, nel caso di specie).

Invero, il ricorso incidentale per cassazione, pur se qualificato come condizionato, presuppone la soccombenza e non può, quindi, essere proposto dalla parte che nel giudizio di appello sia risultata completamente vittoriosa; quest’ultima, del resto, non ha l’onere di riproporre le domande e le eccezioni non accolte o non scrutinate dal giudice d’appello, poichè l’eventuale accoglimento del ricorso principale comporta la possibilità che esse siano riesaminate in sede di giudizio di rinvio (cfr., e pluribus, Cass. Sez. 3^ 25.5.10 n. 12728; Cass. Sez. 3^ 10.12.09 n. 25821; Cass. Sez. 1^ 18.10.06 n. 22346).

Nè, ovviamente, un ricorso per cassazione può essere proposto al solo fine di ottenere una correzione della motivazione della sentenza (cfr., ex aliis, Cass. 12.9.2011 n. 18674; Cass. 2.7.07 n. 14970;

Cass. 29.3.05 n. 6601; Cass. 16.7.01 n. 9637; Cass. 9.9.98 n. 8924 ed altre ancora), correzione che – per altro – se del caso può essere effettuata anche d’ufficio da questa S.C. ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c..

3- Con unico articolato motivo il ricorso principale lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 5 (recte: n. 5) vizio di motivazione, in relazione all’art. 115 c.p.c. e artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., laddove l’impugnata sentenza da un lato ha erroneamente interpretato la deposizione del teste P. – che, lungi dall’esprimere una mera supposizione, ha invece confermato l’esposizione all’amianto del dante causa dei ricorrenti nell’espletamento delle sue mansioni alle dipendenze della Fincantieri – e, dall’altro, ha sopravvalutato quella del teste Pa., pur trattandosi di impiegato amministrativo che non aveva occasione di assistere personalmente al lavoro svolto a bordo delle navi e in officina dal B. e dai suoi colleghi; la sentenza – prosegue il ricorso – ha poi trascurato che lo stesso teste Pa. (pur avendo lavorato negli uffici amministrativi e non in officina o sulle navi) ha riferito di aver goduto dei benefici pensionistici per esposizione all’amianto di cui alla L. n. 257 del 1992, a conferma di una nocività dell’ambiente di lavoro emersa anche dagli accertamenti clinici eseguiti sul B. e dalla certificazione INAIL del 21.6.96, che espressamente attesta che B.G., nell’espletamento della propria prestazione lavorativa, è stato esposto all’amianto dal 15.5.73 al 30.9.90;

infine – si conclude in ricorso – la Corte territoriale ha trascurato che il decreto 27.4,04 del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, contenente l’elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 139 e successive integrazioni e modificazioni, inserisce – nell’Allegato 4, Gruppo 4, esposizione da amianto – proprio il mesotelioma pleurico.

3- Il motivo, nella parte in cui censura l’apprezzamento delle risultanze probatorie da parte della Corte territoriale, si colloca al di fuori dell’area di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, atteso che per costante giurisprudenza di questa Corte Suprema il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di un punto (ora, dopo la novella di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, di un "fatto") decisivo della controversia, potendosi in sede di legittimità unicamente controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione operata dal giudice del merito, soltanto al quale spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr., ex aliis, Cass. S.U. 11.6.98 n. 5802 e innumerevoli successive pronunce conformi).

Nè gioverebbe ai ricorrenti intendere le suddette censure come sostanziale denuncia di travisamento dei fatti o delle prove: il primo – ove, in ipotesi, esistente – potrebbe astrattamente farsi valere solo in via di revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4 e non mediante ricorso per cassazione (giurisprudenza costante: cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3^ n. 15702 del 2.7.10 e Cass. Sez. 3^ n. 213 del 9.1.07); il secondo sussiste soltanto se il contenuto di una determinata prova sia stato veicolato in maniera distorta all’interno della decisione, ovvero solo se il significante (e non il significato) risulti diametralmente opposto a quello riversato nella motivazione: ma non è questo il caso.

4- Infine, è inammissibile la censura che, a chiusura dell’atto di impugnazione, si limita sic et simplicter a richiamare la natura di tecnopatia tabellata del mesotelioma pleurico (prima del decreto 27.4.04 del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali v. D.P.R. 13 aprile 1994, n. 336 e relative tabelle allegate, in G.U. 7.6.94 n. 131), laddove – invece – il ricorso avrebbe dovuto in primo luogo richiamare il carattere eventualmente tabellato anche della lavorazione cui era adibito il dante causa degli odierni ricorrenti (e non solo della malattia) e, in tal caso, dedurre poi un vizio non già di motivazione, bensì di violazione o falsa applicazione di norme di diritto riguardo al regime di ripartizione dell’onere della prova ritenuto dai giudici del merito, allegazioni – queste – che invece non si leggono nell’atto di impugnazione e che non possono neppure essere surrogate da un’iniziativa di questa Corte Suprema.

Infatti, nel ricorso per cassazione non è consentito mescolare e sovrapporre motivi d’impugnazione eterogenei, riferiti alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, id est prospettare una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto (che suppone accertato il fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma) e del vizio di motivazione (che tale accertamento di fatto vuole, invece, rimettere in discussione); o quale l’omessa motivazione (che postula assenza argomentativa su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio) e l’insufficienza della motivazione (che necessita della puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato invano sollecitato a pronunciarsi) o la contradditorietà della motivazione medesima (che richiede che si evidenzino in modo preciso le affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, inconciliabili tra loro).

In altre parole, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili e di ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c.: in tal modo si finisce con l’attribuire al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle doglianze del ricorrente.

Un’operazione siffatta è inammissibile (cfr. Cass. Sez. 1^ 23.9.11 n. 19443) perchè, oltre a sovvertire il ruolo dei soggetti del processo, si tradurrebbe in una violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 111 Cost., comma 2, addossando all’altra parte l’onere di congetturare le ragioni che il giudice potrebbe – a sua discrezione – enucleare dalla confusa esposizione del ricorrente, contraddittorio il cui rispetto è tanto più dovuto sol che si pensi alla disposizione contenuta nell’art. 384 c.p.c., comma 3 (come risultante dalla novella di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 12), a sua volta sostanzialmente estesa anche al giudizio di merito grazie al cpv. dell’art. 101 c.p.c. (aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 13).

5- I rilievi che precedono assorbono ogni altra difesa svolta dalle parti.

6- In conclusione, il ricorso principale va rigettato, mentre quello incidentale condizionato è da dichiararsi inammissibile, il che induce a compensare per intero fra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE riuniti i ricorsi, rigetta quello principale, dichiara inammissibile quello incidentale condizionato e compensa per intero fra le parti le spese di questo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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