Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-07-2011) 30-09-2011, n. 35588 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- U.M., tramite difensore ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale di Messina, datata 3.2/12.3.2011, che in sede di riesame, sostituiva la misura cautelare in carcere in quella degli arresti domiciliari, ritenuta più congrua in relazione alla condotta costitutiva del reato di usura in concorso da lui posta in essere, denunciando, da un lato la nullità dell’interrogatorio di garanzia avvenuto il 19.1.2011, per essere stato notificato l’avviso al difensore tramite fax solo alle ore 17,37 del giorno precedente, con la conseguente limitazione del diritto del difensore di prendere visione degli atti del procedimento, dall’altro, la carenza di motivazione in ordine agli indizi di reato per avere egli rivestito solo il ruolo di intermediario, al fine di ridimensionare le pretese dell’usuraio a tutela degli interessi dell’usurato, tale P. S..

-2- Il ricorso non può essere accolto perchè infondato anche se per una ragione diversa da quella prospettata con il primo motivo di ricorso.

Intanto, tra le altre, Sez. 6, 10.11.2009/3.2.2010, Pispicia S., Rv.

4683/10) SEz. 6, 29.10/3.11.2009, Mansueto, Rv. 245479) ammettono la possibilità davanti al tribunale del riesame della a eccezione di nullità dell’interrogatorio ex art. 309 c.p.p., una volta che essa, in sede di ricorso, si accompagni ad ulteriori motivi di doglianza inerenti al contenuto dell’atto impugnato,come del resto richiamato, oltre che nei motivi di ricorso, nel contesto del provvedimento impugnato. Ne conseguirebbe, in seguito all’intervento delle Sezioni Unite di questa Corte (28.6/202.7.2005, Vitale, Rv 231349) – che ha risolto un pregresso contrasto giurisprudenziale – che 1 "interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare, prescritto dall’art. 294 cod. proc. pen., è viziato da nullità quando non sia stato preceduto dal deposito nella cancelleria del giudice, a norma dell’art. 293 c.p.p., comma 3, dell’ordinanza applicativa, della richiesta del P.M. e degli atti con essa presentati. Ma, nella specie si censura non l’omesso deposito degli atti prima dell’interrogatorio, ma il ritardo di esso, tale da pregiudicare il diritto di difesa. Superata quella giurisprudenza che tendeva ad escludere che il ritardo nel deposito implichi nullità o caducazione, l’unico effetto essendo quello sul dies a quo per il computo dei termini per proporre la richiesta di riesame, ai fini del decidere,occorre però rilevare, da un lato, che non si sono precisate dal difensore le ragioni dell’impossibilità di accedere alla visione degli atti prima dell’interrogatorio, non essendo stato indicato,una volta notificato l’avviso alle ore 17,37 del 118.1.2011, in quale ora del giorno successivo l’interrogatorio è stato espletato, onde consentire al difensore la visione degli atti su cui si fondava la misura cautelare. D’altro canto, come da prassi, ben avrebbe potuto il difensore chiedere un breve rinvio,anche ad horas, al P.M. per la compulsione degli atti. E l’osservazione, propria del pratico, costituisce la ratio di un secondo principio affermato dalle Sezioni Unite sopra richiamate in merito al regime della invalidità, una volta verificata la lesione del diritto di difesa per l’omesso deposito o per un tempo di deposito che renda – in modo assoluto impossibile la visione degli atti. La nullità conseguente è a carattere intermedio e dunque è deducibile solo fino al compimento dell’atto per comportare la perdita di efficacia della misura ai sensi dell’art. 302 cod. proc. pen.. Nella specie, nel ricorso, si registra il silenzio assoluto sull’eventuale eccezione promossa prima dell’interrogatorio e la Corte, per il principio della autosufficienza dell’impugnazione in sede di legittimità, non può certo impegnarsi ad una tale verifica. Al limite della inammissibilità il secondo motivo di ricorso: la ordinanza elenca, e valuta criticamente, una serie di conversazioni telefoniche dalle quali emerge l’inconciliabilità della posizione di intermediario che si pone a difesa dell’usuraio con l’attività posta in essere dall’imputato che ha partecipato in prima persona agli incontri tra l’usuraio e la persona offesa, riscuotendo egli stesso gli interessi dal debitore, adoperandosi a convincere quest’ultimo a pagare gli interessi imposti e garantendo un finanziamento alla di lui figlia per poter saldare i debiti del genitore e non limitando la sua attività di collaborazione con l’usuraio nel rapporto con la persona offesa del reato per cui si procede, ma anche impegnandosi nella attività di collaborazione con l’usuraio nei rapporti con altri usurati.

Vanamente il ricorrente svolge il tentativo di trascrivere alcuni stralci delle conversazioni intercettate per desumere da esse il diverso ruolo ipotizzato nel ricorso, tralasciando di indicare tutte quelle considerate dal giudice del riesame. E la corte, pur avendo la possibilità di esaminare gli atti del processo per verificare l’esistenza della violazione denunciata, non può superare il limite rigoroso che vieta al giudice di legittimità di interpretare in modo diverso rispetto a quanto compiuto dal giudice di merito i fatti storici posti alla base del dato processuale se non nei limiti della mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Il che non costituisce certo l’impegno della difesa del ricorrente, attenta solo a dare una spiegazione meramente alternativa a quella adottata dal giudice del riesame.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *