Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-07-2011) 30-09-2011, n. 35585 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il GIP presso il Tribunale di Pescara, con ordinanza del 23.02.2011, applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di:

B.G. perchè indagato ex artt. 81 cpv – 640 cpv c.p., n. 1 – art. 61 c.p., n. 7 per truffa contrattuale reiterata ed aggravata in danno di persone fisiche diverse, nonchè dell’Amministrazione delle finanze, dell’INPS e del Comune di Pescara;

Il Tribunale per il riesame dell’Aquila, con ordinanza del 24.03.2011, rilevato che nelle more la misura era stata attenuata e sostituita con quella degli arresti domiciliari, respingeva il reclamo nel merito;

Avverso tale decisione, ricorre per cassazione il difensore:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e);

1)-violazione del diritto di difesa, atteso che l’ordinanza applicativa della misura custodiale era stata notificata al difensore nominato di ufficio e non al difensore di fiducia;

2)-violazione di legge per illogicità manifesta, avendo conferito valore probatorio alle denunce delle parti offese senza considerare la loro inattendibilità perchè prive di riscontri;

3)-l’illogicità dell’ordinanza impugnata risultava evidente anche perchè il danno, inizialmente quantificato in Euro 1.128.000 era stato poi ridotto a quasi un terzo e cioè ad Euro 424.764,98 ed era comunque relativo all’attività di un quinquennio (dal 2000 al 2006);

4)-la misura risultava sproporzionata rispetto alle esigenze cautelari atteso che gli accertamenti del PM erano ormai conclusi con l’acquisizione della documentazione sui fatti contestati;

5)-l’ordinanza era da censurare anche per illogica motivazione riguardo al pericolo di fuga, atteso che l’indagato aveva spiegato la ragione per la quale si era munito di un biglietto aereo per l’Argentina;

6)-infine l’ordinanza era da censurare per non avere considerato l’eccessivo ritardo nelle indagini nell’effettuazione delle attività di consulenza contabile, sicchè non vi era alcuna ragione per mantenere la detenzione domiciliare;

CHIEDE pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono totalmente infondati.

Del tutto correttamente il Tribunale ha osservato che la mancata notifica al difensore di fiducia dell’ordinanza cautelare non determina la nullità della medesima e può avere effetti solo riguardo all’eventuale restituzione nel termine per l’impugnazione della medesima (per altro ritualmente proposta) (vedi Cass. Pen. Sez. 5, 02.12.2009 n. 2105 – e Cass. Pen. Sez. 4, 14.06.2007 n. 286750).

Quanto al merito, le doglianze mosse dal ricorrente non tengono conto del fatto che il provvedimento impugnato contiene una serie di valutazioni ancorate a precisi dati fattuali ed appaiono immuni da vizi logici o giuridici.

Infatti il Tribunale del riesame ha con esaustiva, logica e non contraddittoria motivazione, evidenziato tutte le ragioni fattuali e giuridiche che sostengono il provvedimento restrittivo impugnato.

In proposito va ricordato che, in tema di misure cautelari personali, il controllo di legittimità è circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, risultanti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, (vedi Cassaz. Pen., sez. 4, 06.07.2007 n. 37878).

Invero, quanto al primo motivo, il Tribunale, ha congruamente e logicamente motivato in ordine alle ragioni, in punto di fatto, per le quali ha ritenuto raggiunti i gravi indizi di colpevolezza, osservando che le querele presentate dalle parti offese risultavano attendibili in quanto riscontrate sia dagli accertamenti di PG e sia dagli importi assai consistenti transitati sul c/c personale dell’indagato;

Il Tribunale compie così una valutazione di puro fatto, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi, che appare congruamente motivata, con richiami a specifici rilievi fattuali, priva di illogicità evidenti.

In materia di misure cautelari personali, il requisito della gravità degli indizi di colpevolezza non può essere ritenuto insussistente sulla base di una valutazione separata dei vari dati probatori, dovendosi invece verificare se gli stessi, coordinati e apprezzati globalmente secondo logica comune, assumano la valenza richiesta dall’art. 273 c.p.p. (Cassazione penale, sez. 4, 04/03/2008, n. 15198).

Ugualmente infondate risultano le censure di illogicità della motivazione, anche con riferimento al dedotto "ritardo" nelle indagini, atteso che il controllo di logicità deve rimanere "all’interno" del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, quanto al vizio di "manifesta illogicità" occorre che il ricorrente dimostri che l’iter argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano logico . Ne consegue che, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, ancorchè munite, in tesi, di eguale crisma di logicità. A ciò dovendosi aggiungere che l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella "evidente", cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi" senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Cassazione penale, sez. 4, 12 giugno 2008, n. 35318.

Tali principi inducono a ritenere inammissibili anche i motivi relativi alla ricorrenza delle esigenze cautelari, atteso che sul punto il Tribunale ha evidenziato: – il concreto rischio di fuga, tratto dal possesso del biglietto aereo per l’Argentina, circostanza ritenuta particolarmente significativa in quanto la partenza era coincidente con il giorno di emissione dell’ordinanza cautelare;

nonchè:

-il concreto ed attuale pericolo di recidiva, tratto, dall’elevata professionalità dimostrata dall’indagato, a sua volta riscontrata: – dalla reiterazione di condotte seriali, nonchè: – dall’elevato importo delle somme transitate sul C/C personale del B..

Il Tribunale ha compiuto così una valutazione di puro fatto, in ordine alle esigenze cautelari che sono congruamente motivate, con richiami a specifici rilievi fattuali, privi di illogicità evidenti e che ritiene ancora attuali, sia pure nella forma attenuata degli arresti domiciliari, già concessi e non ulteriormente comprimibili;

Consegue il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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