Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-07-2011) 30-09-2011, n. 35581Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Nell’ambito del procedimento penale a carico di:

C.E. il GIP presso il Tribunale di Palermo, in data 19.10.2010, emetteva il decreto di sequestro preventivo della società "C.N.G. Pneumatici srl" di pertinenza del ricorrente:

– indagato per il delitto di cui all’art. 416 c.p., per essersi stabilmente associato con C.D., C.D. M.A. ed altri, al fine di commettere più delitti contro il patrimonio aventi ad oggetto il furto di rame ed attrezzature da cantiere e per avere, nella consapevolezza della loro provenienza illecita, acquistato od occultato i medesimi beni;

-indagato, inoltre, per il reato-fine di ricettazione, ex art. 648 c.p., di vari oggetti provento da furto;

il predetto proponeva impugnazione ed il Tribunale per il riesame di Palermo, premesso di avere accolto un precedente ricorso avverso la misura cautelare personale a carico dello stesso C. per difetto delle esigenze cautelari, esaminava il reclamo avverso la presente misura cautelare reale e respingeva il gravame confermando il sequestro preventivo;

ricorre per cassazione l’indagato C.E. a mezzo del Difensore di fiducia, deducendo:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e).

1) – Con il primo motivo il ricorrente censura l’ordinanza per omessa ed illogica motivazione riguardo al "fumus commissi delieti" lamentando la totale inesistenza di un quadro probatorio in ordine al reato associativo, a suo parere non rintracciabile nelle due conversazioni intercettate relative allo scarico di pneumatici e materiale ferroso nelle date 11.12.2007 e 2.2.2008, mancando ogni prova in ordine alla provenienza da delitto di tali materiali;

– in ogni caso, si trattava di fatti risalenti nel tempo ed inidonei a dimostrare la partecipazione all’associazione criminosa, essendo dimostrativi, al più, di due singoli ed occasionali episodi delittuosi;

– mancherebbe la prova della "affectio societatis" e dello stabile rapporto con gli altri consociati;

2) – con il secondo motivo si denuncia la violazione di legge per avere disposto il sequestro pur in assenza del "periculum", essendo del tutto eccessivo sottoporre a sequestro un’intera azienda, provvista di un fratturato annuo elevato, a fronte di una contestata ricettazione di un numero esiguo di pneumatici;

– mancherebbe inoltre ogni motivazione in ordine al pericolo che l’azienda potesse rivestire un ruolo strumentale rispetto alla futura consumazione di altri reati, ipotesi contraddetta dalla risalenza nel tempo dei fatti contestati, circostanza indicativa della cessazione dell’attività delittuosa;

CHIEDE l’annullamento del provvedimento impugnato;

si tratta di valutazioni, nel merito, supportate da congrua motivazione, esenti da illogicità evidenti e pertanto incensurabili in questa sede di legittimità.

La Giurisprudenza è consolidata ne ritenere che le questioni relative al merito della fondatezza dell’accusa ovvero della sussistenza dei criteri costitutivi degli istituti, quali la proporzionalità tra il valore dei beni in sequestro ed il reddito degli indagati, non possono formare oggetto di ricorso per cassazione, "non essendo possibile surrettiziamente introdurre in sede di legittimità un controllo che investa, sia pure in via incidentale, il merito dell’imputazione" (Cass. Pen. Sez. 5^, 07.07.1993).

I principi ora richiamati soccorrono anche riguardo al requisito del "periculum" per il quale il Tribunale sottolinea:

– come esso emerga dall’evidente rapporto di stretta pertinenzialità tra l’impresa dell’indagato ed il reato associativo contestato, essendo emerso che "l’impresa oggi in sequestro sia stata utilizzata strumentalmente per la perpretazione degli illeciti, fornendo una copertura apparentemente lecita alla merce di provenienza illecita, reimmessa sul mercato per la successiva commercializzazione" (pag. 5 motivaz.). -come i fatti in contestazione rendano manifesto che l’azienda in sequestro possa assumere "carattere strumentale rispetto all’aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o all’agevolazione della commissione di altri reati" (pag.

5 motivaz.);

con il che il Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, ha formulato un’adeguata prognosi anche sulla circostanza che la disponibilità dell’azienda integri il "periculum" riguardo alla futura commissione di altri reati, motivazione del tutto congrua ove si consideri la natura permanente del reato associativo contestato, rendendo manifesta l’infondatezza della censura relativa alla possibilità di procedere al sequestro di un’intera azienda, operante da tempo sul territorio, atteso che oggetto di sequestro preventivo può essere anche un’intera azienda ove sussistano indizi che taluno dei beni aziendali, proprio per la sua collocazione strumentale, sia utilizzato per la commissione del reato. (Cass. Pen. Sez. 3^, 21.01.2009 n. 8082), mancando comunque sul punto altri idonei motivi da parte del ricorrente.

Del tutto infondata la censura sulla mancata dimostrazione della provenienza delittuosa dei beni, atteso che in tema di ricettazione, la prova del verificarsi del delitto che costituisce antecedente necessario di quello di ricettazione, non presuppone un giudiziale accertamento nè l’individuazione del responsabile, bastando che il fatto risulti "positivamente" al giudice chiamato a conoscere del reato di cui all’art. 648 c.p. (Cassazione penale, sez. 2^, 12/03/1998, n. 3211).

Consegue il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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