Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-07-2011) 30-09-2011, n. 35580 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il GIP presso il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 10.01.2011, applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di:

M.G. perchè indagato per i reati di lesioni (artt. 81 cpv – 582 e 585 c.p., art. 576 c.p., n. 1) e rapina aggravata ( art. 110 c.p., art. 628 c.p., comma 1 e comma 3, n. 1) dall’uso di una pistola e dal numero delle persone in danno di C.J. e Co.At., cui sottraevano con violenza e minaccia un orologio Rolex;

L’indagato proponeva impugnazione ed il Tribunale per il riesame di Napoli, con ordinanza del 21.02.2011, accoglieva il reclamo, annullando il provvedimento impugnato.

Avverso tale decisione del Tribunale della libertà, ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica di Napoli, deducendo:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

-Il ricorrente censura la decisione impugnata per illogicità della motivazione e lamenta:

-che il tribunale avrebbe attribuito maggiore rilievo agli elementi esposti dalla difesa trascurando indebitamente quelli forniti dall’accusa;

-che la circostanza difensiva addotta dall’indagato e cioè la materiale impossibilità che egli potesse allontanarsi dal luogo di lavoro (ristorante "(OMISSIS)") senza che la sua assenza venisse notata dal titolare del locale e dagli altri lavoratori, non era assistita da sufficienti elementi di certezza, stante l’inaffidabilità del sistema di registrazione delle presenze dei dipendenti;

-che, al contrario, il Tribunale aveva svilito illogicamente la fondamentale circostanza che l’indagato era stato riconosciuto con certezza dalla parte offesa sia in sede di individuazione fotografica che in sede di ricognizione di persona;

CHIEDE pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono infondati.

Le doglianze mosse dal ricorrente non tengono conto del fatto che il provvedimento impugnato contiene una serie di valutazioni ancorate a precisi dati fattuali ed appaiono immuni da vizi logici o giuridici.

Il Tribunale ha ampiamente, congruamente e logicamente motivato in ordine alle ragioni, in punto di fatto, per le quali ha ritenuto raggiunti i gravi indizi di colpevolezza, osservando:

-che dall’esame del titolare e degli altri dipendenti del "Ristorante (OMISSIS)" era emerso che l’indagato non avrebbe potuto allontanarsi senza venire notato;

-che, pertanto, l’indagato non avrebbe avuto il tempo di assentarsi, raggiungere il luogo della rapina e fare ritorno senza essere notato;

-che il soggetto visto dalle parti offese fuori del ristorante Umberto avrebbe dovuto indossare la divisa in uso nel ristorante mentre le parti offese avevano descritto un soggetto in abiti normali;

-che l’altezza indicata dalle parti offese non corrispondeva a quella dell’indagato, più alto di circa cm. 10 rispetto al soggetto descritto;

Il Tribunale compie così una valutazione di puro fatto, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi che appare congruamente motivata, con richiami a specifici rilievi fattuali, priva di illogicità evidenti, sottolineando come dalla vicenda emergano una serie consistente di dubbi sulla reale colpevolezza dell’indagato, non superabili sulla scorta dei riconoscimenti operati e come il quadro indiziario non sia idoneo, ex art. 273 c.p.p., ai fini dell’applicazione della misura cautelare;

Il ricorrente individua, al contrario, la serie di illogicità riportate nella parte descrittiva del ricorso ma al riguardo si deve rammentare, quanto al vizio di "manifesta illogicità", che il ricorrente deve dimostrare in tale sede che l’iter argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano logico. Ne consegue che, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, ancorchè munite, in tesi, di eguale crisma di logicità. A ciò dovendosi aggiungere che l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella "evidente", cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi" senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Cassazione penale sez. 4 12 giugno 2008 n. 35318.

Quella del Tribunale è una motivazione sufficiente in questa fase cautelare, ove la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili, viceversa, le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice. (Cass. pen. Sez. 4, 06.07.2007 n. 37878).

Consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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