T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 25-10-2011, n. 2567

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Svolgimento del processo

Con l’odierno ricorso, presentato alla notifica il 08.08.2011 e depositato il successivo 22.09.2011, l’esponente ha impugnato il provvedimento di archiviazione in epigrafe specificato, adottato sul presupposto che la lavoratrice dipendente aspirante alla regolarizzazione si sia resa irreperibile, a far data dal 01.12.2009, dimettendosi dall’impiego e omettendo di presentarsi, quindi, alla convocazione fissata dalla Prefettura per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Il ricorso fa leva su un unico motivo, con cui si rileva l’illegittimità dell’atto per violazione di legge e di circolari (con particolare riguardo all’art. 1 ter D.L. n. 78/2009, conv. in legge con L.n. 102/2009 e circolari ministeriali nn. 6466 del 29.10.2009; 7950 del 07/12/2009).

L’esponente ha, preliminarmente, richiesto la rimessione in termine per errore scusabile, in quanto, pur essendole stato notificato l’impugnato decreto in data 17.12.2010, la stessa ne avrebbe ritardato l’impugnazione a causa della mancata comprensione del testo, redatto in lingua italiana e senza traduzione in un testo a lei comprensibile.

Si è costituito l’intimato Ministero, depositando documenti e nota della Prefettura di Pavia.

Alla Camera di Consiglio del 06.10.2011 il Collegio, valutata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentita sul punto la parte, ha trattenuto la causa per la decisione con sentenza in forma semplificata.

Motivi della decisione

Il ricorso è irricevibile.

Ritiene il Collegio che, la richiesta di rimessione in termini per l’impugnazione del provvedimento qui (tardivamente) gravato, debba essere respinta, attesa la non scusabilità dell’errore, per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, in quanto si tratta dell’impugnazione di un provvedimento riguardante una persona che – aspirando alla regolarizzazione come "colf" di una famiglia italiana – ha prestato la propria attività di "lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare" (cfr. art. 1 ter cit. co. 1 lett. b) per un datore di lavoro italiano, per ben 8 mesi (dal 01.04.2009 al 01.12.2009), sicché è altamente probabile che la stessa persona abbia maturato un discreto livello di conoscenza della lingua italiana, quale indispensabile "strumento di lavoro"; ciò, senza trascurare la circostanza che il documento impugnato riguardasse un’istanza di regolarizzazione di cui l’esponente era senz’altro a conoscenza (cfr. pg. 2 del ricorso).

In secondo luogo, il Collegio ritiene che la stessa lunghezza del ritardo con cui è stata proposta l’impugnazione (intervenuta ad oltre cinque mesi dalla scadenza del termine di cui all’art. 29 c.p.a.), militi contro la scusabilità dell’errore in questione, tenuto conto della necessità di evitare un’indiscriminata elusione "dell’onere di ottemperare a prescrizioni vincolanti imposte dalle leggi in vigore" (così, TAR Campania, Napoli, 02.09.2010, n. 17276, che ha anche avuto modo di precisare che: "se si ragionasse diversamente, considerando la mancanza di traduzione come una sorta di presunzione di giustificazione ai sensi della rimessione in termini, si verrebbero a sovvertire tutti i principi in materia di certezza dei tempi di consolidamento degli atti amministrativi, che il legislatore ha voluto, invece, regolamentare in modo tassativo").

In definitiva, quindi, il Collegio ritiene che, in ragione sia dell’entità del ritardo, che della natura del provvedimento gravato e della documentata risalente permanenza della ricorrente in Italia, il ritardo nel proporre impugnativa, ben oltre i 60 giorni previsti, sia frutto di negligenza e che, perciò, non sia scusabile.

Per le precedenti considerazioni, il ricorso in epigrafe specificato si appalesa irricevibile per essere stato proposto oltre il termine di legge.

La natura della decisione, di mero rito, induce, nondimeno, il Collegio a ravvisare valide ragioni per la compensazione delle spese di lite fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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