T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., 25-10-2011, n. 1853 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente, vigilatrice d’infanzia alle dipendenze dell’Ospedale di Galatina, ha presentato in data 7 aprile 1998 domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia da cui la ricorrente risulta affetta (ernie discali L3- -S1 con lombosciatalgie bilaterali recidivanti).

Sulla domanda della ricorrente la Commissione medica ospedaliera, con verbale n. 281 del 31 marzo 2000, oltre a rilevare che la domanda di accertamento non è stata presentata nei termini di legge, ha stabilito che l’infermità diagnosticata non dipende da causa di servizio.

Del suddetto verbale il Direttore generale della AUSL Le/1 ha preso atto con la deliberazione n. 5248 del 21 settembre 2000.

Avverso i suddetti atti è insorta la ricorrente contestandone la legittimità per i seguenti motivi:

Violazione di legge in riferimento al D.P.R. n. 349/1994, al D.P.R. n. 686/1957 ed al D.P.R. n. 3/1957. Difetto e carenza di istruttoria. Contraddittorietà degli atti amministrativi.

Si è costituita in giudizio la Asl di Lecce, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e comunque contestandone nel merito la fondatezza.

Con memorie depositate nel corso del giudizio le parti hanno avuto modo di rappresentare le rispettive tesi difensive.

Alla udienza pubblica del 27 luglio 2011, su richiesta delle parti, la causa è stata posta in decisione.

Preliminarmente, il collegio è chiamato a valutare la fondatezza della eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla amministrazione resistente.

L’eccezione è fondata.

La domanda del pubblico dipendente, volta ad ottenere l’accertamento della dipendenza da causa di servizio e la determinazione dell’equo indennizzo, trova titolo immediato e diretto nel rapporto di pubblico impiego, con la conseguenza che la controversia ad essa relativa è devoluta al giudice che sul rapporto medesimo ha la giurisdizione (cfr. Cass. Civ., sez. un., 7 marzo 2003, n. 3438).

Nel caso di specie, venendo in rilievo un atto emanato in epoca successiva al 30 giugno 1998 in relazione ad un rapporto di impiego privatizzato, il giudice fornito di giurisdizione non può che essere il giudice ordinario.

La giurisprudenza, infatti, ha da tempo chiarito che "in materia di rapporti di lavoro instaurati con lo Stato o con altre pubbliche amministrazioni, per determinare, quoad tempus, ai sensi dell’art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80/1998 (oggi art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001), la giurisdizione, con riferimento ad atti negoziali del datore di lavoro asseritamente pregiudizievoli, dedotti a fondamento della pretesa fatta valere in giudizio, si deve avere riguardo al momento della verificazione dei fatti costitutivi del diritto rivendicato, ogni qual volta essi vengono in rilievo a prescindere dal loro collegamento con uno specifico atto di gestione del rapporto da parte dell’amministrazione datrice di lavoro; mentre, allorché il regime del rapporto preveda che la giuridica rilevanza di quei fatti sia assoggettata ad un preventivo apprezzamento dell’amministrazione medesima ed alla conseguente declaratoria della sua volontà al riguardo, deve farsi riferimento al momento in cui interviene siffatta declaratoria. Pertanto, con riguardo a controversia concernente la domanda di equo indennizzo per infermità contratta a causa di servizio – la quale introduce un procedimento articolato in una fase preliminare istruttoria, diretta all’acquisizione degli elementi idonei alla riconoscibilità della condizione del lavoratore, ed in una seconda fase, deliberativa, in esito alla quale l’amministrazione si pronuncia sulla istanza – va affermata la giurisdizione del giudice ordinario in riferimento a provvedimento intervenuto su detta istanza in epoca successiva alla data del 30 giugno 1998" (cfr. Cass. Civ., sez. un., 23 gennaio 2004, n. 1234).

Sulla base delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia dedotta in giudizio, essendo stati impugnati atti successivi al 30 giugno 1998, con la conseguenza che la giurisdizione sul rapporto in esame appartiene al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

In relazione alla natura della controversia, ritiene il collegio che le spese di giudizio possano essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ricadendo la controversia dedotta in giudizio nella giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Costantini, Presidente

Enrico d’Arpe, Consigliere

Paolo Marotta, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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