T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., 25-10-2011, n. 1852 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame i ricorrenti, Consiglieri comunali di Gallipoli, hanno impugnato la deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 1° febbraio 2011, avente ad oggetto: "Servizio di igiene urbana per il territorio Comunale di Gallipoli. Avvio della procedura per la redazione di un nuovo capitolato d’appalto".

In via subordinata, i ricorrenti impugnano anche la deliberazione del Consiglio comunale di Gallipoli n. 17 del 25 marzo 2011, avente ad oggetto: "Organizzazione del pubblico servizio di igiene ambientale – art. 42 comma 2 lett. e) T.U. 267/2000. Definizione modalità organizzative – Richiesta annullamento deliberazione della G.C. n. 9 dell’1 febbraio 2011, determ. dirig. n. 243 del 14/02/2011 e avvio di gara n. prot. 8199 del 14 febbraio 2011".

I ricorrenti contestano la legittimità dei provvedimenti impugnati per i seguenti motivi:

1) Violazione art. 42 T.U.E.L. Incompetenza della Giunta;

2) Carenza assoluta di motivazione e violazione dei generali principi di imparzialità e correttezza.

Si è costituito in giudizio il Comune di Gallipoli, rappresentando in punto di fatto che con successiva deliberazione n. 96 del 21 maggio 2011, la Giunta comunale ha annullato, in autotutela, la deliberazione di G.C. n. 9 dell’1 febbraio 2011 e che con determinazione n. 867 del 3 giugno 2011 il dirigente delle Politiche infrastrutturali ha annullato la procedura indetta in esecuzione della delibera di G.C. n. 9/2011 per l’affidamento dell’incarico di redazione del capitolato d’oneri del servizio di igiene urbana del territorio comunale di Gallipoli. Il Comune di Gallipoli, inoltre, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti e contestato nel merito la fondatezza del proposto gravame.

Alla Camera di Consiglio del 27 luglio 2011 il difensore dei ricorrenti ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo la compensazione delle spese di giudizio.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo.

In relazione alla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, ricorrono, a giudizio del Collegio, nel caso de quo le condizioni per l’applicazione della citata disposizione, ai fini della immediata definizione del ricorso in esame, ricorrendo, altresì, gli altri presupposti per il ricorso alla decisione in forma semplificata ed avendo il Presidente del Collegio rese edotte le parti costituite di tale eventualità.

Costituisce infatti jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale il ricorrente sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione (Consiglio di Stato Sez. IV 16 novembre 2007 n. 5832).

Non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, il giudice amministrativo è tenuto alla declaratoria della improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (Consiglio di Stato Sez. IV 16 novembre 2007 n. 5832; TAR Campania Napoli Sez. III^ 4 luglio 2008 n. 6999).

Del resto, nel caso di specie, la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, resa all’odierna udienza camerale dal difensore dei ricorrenti, appare coerente con l’intervenuto annullamento in autotutela della deliberazione della Giunta comunale n. 9/2011 che costituisce l’oggetto principale del proposto gravame.

Stante quanto sopra esposto, il ricorso in esame deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

In considerazione della natura della controversia e sulla base della richiesta formulata dal difensore dei ricorrenti all’odierna udienza camerale, il collegio ritiene che le spese di giudizio possano essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *