Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-02-2012, n. 2509 Base pensionabile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Brindisi, L.C., operaia agricola a tempo determinato, iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di residenza e titolare di pensione I.N.P.S., esponeva che in conseguenza di una erronea interpretazione del D.P.R. n. 488 del 1968, art. 28, l’I.N.P.S. le aveva attribuito un trattamento pensionistico inferiore a quello spettantele, avendo l’Istituto fatto riferimento, per la determinazione della retribuzione pensionabile, al salario medio convenzionale previsto dai d.m. di cui agli artt. 5 e 28, del D.P.R. citato.

Chiedeva dunque la condanna dell’I.N.P.S. alla riliquidazione della pensione in godimento, da calcolarsi sulla base del salario convenzionale pubblicato nell’anno successivo a quello in cui il lavoro era stato prestato.

Costituitosi l’I.N.P.S., il Tribunale respingeva la domanda, che la Corte d’appello di Lecce, con sentenza depositata il 5 marzo 2007, riformava accogliendo la domanda attorea.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l’I.N.P.S., affidato ad unico motivo, poi illustrato con memoria.

Resiste la L. con controricorso.

Motivi della decisione

Con unico motivo l’Istituto denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, artt. 5 e 28; della L. 8 agosto 1972, n. 457, art. 3; della L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 210; del D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, art. 4, nonchè della L. 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 50 e 1530 (finanziaria per il 2010), tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Lamenta l’I.N.P.S. che l’assicurato, premesso di essere titolare di pensione in qualità di lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato (cd. giornalieri di campagna), aveva visto accogliere le proprie contestazioni all’operato dell’Istituto che aveva a suo dire erroneamente utilizzato, come base di calcolo per la liquidazione del trattamento pensionistico in godimento, il salario medio convenzionale rilevato annualmente nella provincia mediante gli appositi Decreti Ministeriali, all’uopo previsti dal D.P.R. n. 488 del 1968, art. 28, relativi agli ultimi cinque anni precedenti il pensionamento, senza tuttavia tener conto del fatto che in ciascuno di detti Decreti si veniva a determinare il salario dell’anno precedente e non anche di quello in corso.

Formulava il seguente quesito di diritto: "Dica la Suprema Corte se, in materia di liquidazione dei trattamenti pensionistici in favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato, trovi applicazione la L. n. 457 del 1972, art. 3, così come interpretato dalla L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 210 e dalla L. n. 191 del 2009, art. 2, commi 5 e 153, che prevede l’utilizzo, come parametro di calcolo, della retribuzione media convenzionale individuata dall’apposito Decreto Ministeriale previsto dal D.P.R. n. 488 del 1968, art. 28 con riferimento all’anno precedente la liquidazione medesima".

Il ricorso è fondato.

Questa Corte, rimeditato il precedente orientamento espresso con la sentenza n. 2377 del 5 febbraio 2007, ha ritenuto (sentenza 30 gennaio 2009 n. 2531; Cass. 3 febbraio 2009 n. 2596; Cass. 23 febbraio 2009 n. 4355) che "in tema di pensione di vecchiaia degli operai agricoli a tempo determinato, la retribuzione pensionabile per gli ultimi anni di lavoro va calcolata applicando il D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 28 e, dunque, in forza della determinazione operata anno per anno dai d.m. sulla media delle retribuzioni fissate dalla contrattazione provinciale nell’anno precedente, ciò trovando conferma – oltre che nella impossibilità di rinvenire un diverso e più funzionale sistema di calcolo, che non pregiudichi l’equilibrio stesso della gestione previdenziale di settore – anche nella disposizione di cui alla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 21, che, nell’interpretare autenticamente la L. 8 agosto 1972, n. 457, art. 3, concernente le prestazioni temporanee in favore dei lavoratori agricoli, ha inteso estendere ai lavoratori agricoli a tempo determinato l’applicazione della media della retribuzione prevista dai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell’anno precedente prevista per i salariati fissi, così da ricondurre l’intero sistema ad uniformità, facendo operare, ai fini del calcolo di tutte le prestazioni, le retribuzioni dell’arino precedente".

La Corte non ha ragione di discostarsi dalle citate pronunce, che trovano peraltro ulteriore conforto nella sentenza n. 257 del 2011 della Corte Cost..

Nelle more è infatti intervenuto la L. n. 191 del 2009, art. 2, comma 5, (legge finanziaria 2010), avente il seguente tenore: "la L. 8 agosto 1972, n. 457, art. 3, comma 3, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto alla citata L. n. 457 del 1972, art. 3, comma 2 per gli operai a tempo indeterminato". La Corte Cost. nel respingere le questioni di legittimità costituzionale della L. 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 5, ha confermato che non appare irragionevole la finalità perseguita dal legislatore, diretta a ricondurre il sistema ad una disciplina uniforme, utilizzando, ai fini del calcolo di tutte le prestazioni in questione, le retribuzioni dell’anno precedente.

Il ricorso va pertanto accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa viene decisa nel merito direttamente da questa Corte col rigetto dell’originaria domanda dell’assicurato.

Considerato il recente consolidamento dell’orientamento di legittimità e le alterne vicende del giudizio di merito, le spese dell’intero giudizio sono interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda proposta dall’assicurata.

Compensa interamente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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