Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-02-2012, n. 2505 Malattie professionali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Pretore del lavoro di Rimini con sentenza del 30.10.1998 riconosceva la natura professionale della dermatite da contatto sofferta da B.A. ai fini della rendita permanente.

Il Tribunale di Rimini, sull’appello dell’INAIL, con sentenza del 17.9.1999 dichiarava prescritto il diritto.

La Corte di cassazione annullava con rinvio rilevando la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in quanto la stessa aveva dichiarato la prescrizione del diritto sulla base di una visita dell’11.6.1990, con la quale però si era formulata una prognosi di appena otto giorni e che quindi non poteva dimostrare la piena conoscenza da parte dell’assicurato del raggiungimento della misura minima indennizzabile di inabilità.

La Corte di appello di Bologna disponeva una CTU che accertava che la patologia era indubitabilmente di natura professionale e che era stata sofferta sin dal 1990, quando era stata evidenziata dai medici curanti, e sino al 2005, ma che la malattia stessa era stata riassorbita e superata all’atto del pensionamento. Pertanto per la Corte territoriale non solo la domanda era prescritta, ma non vi erano postumi permanenti indennizzabili. Veniva quindi accolto l’appello dell’INAIL con rigetto della domanda.

Ricorre il B. con un motivo, resiste l’INAIL con controricorso.

La Corte ha autorizzato la motivazione semplificata della presente sentenza.

Motivi della decisione

Nell’unico motivo si deduce la carenza e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata: il ricorrente non era stato in realtà informato dai medici che avevano l’obbligo di denunciare la malattia, una volta accertata.

Il ricorso va dichiarato inammissibile. Come riportato in premessa la Corte territoriale ha ritenuto che la natura professionale della malattia fosse già stata accertata nel 1990 con conseguente prescrizione della domanda ed accoglimento dell’appello dell’INAIL, ma ha anche aggiunto che comunque non erano residuati postumi indennizzabili, perchè la malattia era stata superata.

Di tali rationes decidendi solo la prima è stata impugnata, mentre anche la seconda considerazione – non impugnata – è idonea a decidere la controversia e quindi il relativo accertamento suscettibile di passaggio in giudicato con conseguente inammissibilità dell’impugnazione per mancanza di interesse, visto che l’eventuale accoglimento del motivo proposto comunque non travolgerebbe la sentenza impugnata (ex plurimis: cass. n. 1099/2006;

cass. 21490/2005; cass. n. 11176/2000) Si deve pertanto dichiarare inammissibile il ricorso; stante l’epoca di proposizione della domanda nulla sulle spese.

P.Q.M.

La Corte:

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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