T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, Sent., 25-10-2011, n. 1548Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente, proprietario di una villa situata in località Ansedonia, realizzata dai primi anni "60 in forza di licenza edilizia e di relativa variante in corso d’opera, ha presentato al Comune di Orbetello in data 1/4/1986 domanda di condono edilizio ai sensi dell’art. 35 della legge n. 47/1985, avente ad oggetto lavori, ultimati nel 1972, di ampliamento del corpo immobiliare, di sistemazione esterna e di realizzazione di una piscina, in zona sottoposta a declaratoria di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/1939.

La giunta comunale, acquisito il parere della Commissione per la tutela dei beni ambientali, con delibera n. 908 del 27/9/1993 ha rilasciato l’autorizzazione ex art. 7 della legge n. 1497/1939 quanto alle opere abusive realizzate nell’edificio principale, mentre ha reputato non condonabili le opere esterne costituite dalla piscina nonché dalla scalinata e dal muro che portano verso il basso.

Pertanto il Sindaco, con determinazione datata 10/5/1994, ha denegato il rilascio del titolo per le suddette opere esterne.

Avverso tale provvedimento e la presupposta deliberazione il ricorrente è insorto deducendo:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 35 della legge n. 47/1985; eccesso di potere per errore nei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione; incompetenza;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 1497/1939, in combinato disposto con gli artt. 2 e 4 della L.R. n. 52/1979; eccesso di potere per travisamento, errore nei presupposti, difetto di adeguata istruttoria;

3) violazione del divieto di disapplicazione degli atti amministrativi, nonché dei principi generali che governano l’esercizio della potestà di autotutela; eccesso di potere per inosservanza della corretta sequenza procedimentale;

4) eccesso di potere per travisamento, errore nei presupposti, perplessità, comportamento illogico e contraddittorio;

5) illogicità derivata;

6) violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della legge n. 47/1985; eccesso di potere per errore dei presupposti, travisamento o difetto di istruttoria.

Ad esito di ordinanza istruttoria n. 260 dell’11/2/2011 il Comune di Orbetello ha depositato in giudizio documenti.

All’udienza del 7 luglio 2011 la causa è stata posta in decisione.

Motivi della decisione

Con la prima censura il ricorrente deduce che, trascorsi 24 mesi dalla presentazione della domanda di condono, quest’ultima è stata tacitamente accolta secondo il meccanismo del silenzio assenso ex art. 35 della legge n. 47/1985, preclusivo della possibilità di emanare un atto di diniego; aggiunge che la Soprintendenza in data 27/7/1968 si era espressa favorevolmente sulla conformità ambientale delle opere in questione, già risultanti dal progetto di variante in corso d’opera del 29/10/1967 (cui non fece seguito il rilascio della concessione edilizia in variante).

Il motivo è infondato.

La formazione del provvedimento tacito di assenso, prevista dall’art. 35, comma 18, della legge n. 47/1985, postula la previa acquisizione del parere favorevole reso dall’autorità preposta alla tutela del vincolo in ordine alla compatibilità ambientale della costruzione abusiva; ne discende che la mancanza di tale parere nell’ambito della procedura di sanatoria preclude il perfezionamento del silenzio assenso (Cons. Stato, IV, 31/3/2009, n. 2024; TAR Basilicata, I, 11/6/2010, n. 377).

Nel caso di specie la Commissione per la tutela dei beni ambientali si è espressa in senso contrario all’assentibilità delle opere in questione, cosicchè non sussistono i presupposti del silenzio accoglimento.

Quanto all’obiezione del ricorrente secondo cui il nulla osta della Soprintendenza del 1968, avente ad oggetto il progetto di variante, rileva ai fini della formazione del silenzio assenso sull’istanza di condono, il Collegio osserva quanto segue.

Il predetto nulla osta, reso su un progetto di massima (si veda l’intestazione della pratica di variante di cui al documento n. 6 depositato in giudizio), non risulta essere apposto su elaborato grafico riportante il muro e la scalinata degradanti verso il basso. Né alcuna indicazione è offerta al riguardo dalla relazione tecnica (verosimilmente del progettista e in parte illeggibile), posta a fianco della trascrizione del nulla osta e riferita ad aperture della facciata e al tetto.

Ciò posto, e considerato che il citato nulla osta (relativo a procedimento non concluso con l’emanazione di titolo edilizio) si incardina in una procedura diversa da quella in oggetto, non fa riferimento a strutture precisamente identificate (a differenza del caso di specie, in cui il parere è reso su immobili già realizzati) e si colloca in epoca remota, nella quale l’assetto complessivo e l’urbanizzazione della zona erano diversi dalla realtà esistente al momento della valutazione dell’istanza di condono, il Collegio ritiene che il nulla osta medesimo non rilevi come presupposto del silenzio assenso ex art. 35 della legge n. 47/1985.

Con la seconda e la terza censura il ricorrente deduce che il Comune non ha valutato o tenuto presente che le opere da condonare avevano da tempo ottenuto il nulla osta paesaggistico e non ha offerto alcuna motivazione in ordine al giudizio di compatibilità ambientale antitetico a quello originariamente espresso dalla Soprintendenza.

I rilievi non possono essere accolti.

Valgono al riguardo le considerazioni espresse nella trattazione del primo motivo di gravame. Occorre altresì considerare che il contestato giudizio, a differenza del pregresso nulla osta, reca una motivazione puntuale, dando contezza delle ragioni del ravvisato conflitto con i valori tutelati.

Con la quarta doglianza l’esponente lamenta il travisamento dei fatti, osservando che la piscina è invisibile dal mare in quanto il declivio ne impedisce la vista, mentre la scalinata e il muro sono di esigue dimensioni; aggiunge che tali interventi risalgono a ben 25 anni prima dell’adozione dell’impugnato diniego.

Il motivo non è condivisibile.

Il contestato giudizio di incompatibilità paesaggistica si basa sull’assunto secondo cui "tali opere hanno modificato punti della costa di particolare bellezza, comportando una trasformazione della porzione di scogliere interessata, impoverendo così il valore panoramico di essa".

In effetti dalla documentazione depositata in giudizio risulta che la scogliera è stata visibilmente alterata dalla realizzazione della scala e del relativo muretto per un lungo percorso, mentre la piscina presenta bordi rialzati che sono visibili dal basso, anche se in misura meno evidente delle altre due opere.

Del resto il particolare pregio paesaggistico e panoramico della zona (Ansedonia), oggetto di vincolo a tutela di interessi costituzionalmente rilevanti ex art. 9, giustifica una valutazione rigorosa e attenta anche ai dettagli da parte dell’Amministrazione.

Pertanto non sussistono elementi sintomatici di eccesso di potere.

La quinta censura è incentrata sull’illegittimità dell’impugnato diniego di condono per vizi derivati dal mancato rilascio dell’autorizzazione ex art. 7 della legge n. 1497/1939.

Il rilievo è infondato per le ragioni evidenziate nella trattazione delle precedenti doglianze.

Con il sesto motivo il ricorrente deduce, quanto alla discesa a mare, che la zona di 30 metri verso il mare è intestata al demanio marittimo, con la conseguenza che il Sindaco, prima di pronunciarsi sulla domanda di condono, per tale parte avrebbe dovuto interpellare l’ente proprietario (e cioè la Capitaneria di Porto).

L’assunto non è condivisibile.

Il parere contrario sulla compatibilità paesaggistica, vincolante, è di per sé presupposto sufficiente del diniego di regolarizzazione degli abusi edilizi, indipendentemente dall’autorizzazione dell’Autorità Marittima.

In conclusione, il ricorso va respinto.

Nulla per le spese di giudizio, stante la mancata costituzione del Comune di Orbetello.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge. Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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