Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-02-2012, n. 2502 Benefici combattentistici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale del lavoro di Messina con sentenza del 10.11.2005 condannava l’Enel al pagamento in favore di B.G. della somma di Euro 12.676,31 per differenze sul trattamento di fine rapporto per benefici combattentistici L. n. 336 del 1970, ex art. 2.

Sull’appello dell’Enel e sull’appello incidentale del B., in parziale accoglimento dell’appello dell’Enel, quest’ultimo veniva condannato al pagamento della soma somma di Euro 3.557,880 per differenze e accessori.

La Corte territoriale rilevava in ordine alla riproposta eccezione di prescrizione che era intervenuta messa in mora all’atto di cessazione del rapporto e che i benefici (in relazione al riconoscimento della qualifica superiore) spettavano anche al dipendente giunto al livello apicale della qualifica di appartenenza. Fondato, per il Giudice di appello, era invece il motivo per cui dall’importo complessivo come determinato dal CTU, tenendo conto delle varie voci, si era erroneamente detratto l’importo netto corrisposto e non quello al lordo delle ritenute versate dall’Enel.

Ricorre il B. con tre motivi, resiste l’Enel con controricorso, che ha a sua volta proposto con ricorso incidentale con due motivi.

Motivi della decisione

Va esaminato preliminarmente il primo motivo del ricorso incidentale vertendo sulla prescrizione del diritto.

Con tale motivo si allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 1219 e 2943 c.c.: l’atto di messa in mora era generico non indicava con chiarezza la prestazione richiesta dal B., che pacificamente aveva già ottenuto dall’Enel il beneficio dell’inclusione di tre aumenti periodici di anzianità nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita e del TFR. Solo nel ricorso era stato evidenziato come il ricorrente rivendicasse l’attribuzione della qualifica o classe di stipendio immediatamente superiore come disposizione di miglior favore, ma non vi erano elementi nell’atto di messa in mora per individuare tale specifica pretesa. Il motivo è stato corredato da un idoneo quesito di diritto (cfr, pag. 9 del ricorso incidentale).

Il motivo appare fondato e pertanto va accolto. Nell’atto di messa in mora che è stato riprodotto nel ricorso incidentale, non figura alcun specifico riferimento alla prestazione di cui è causa e di cui si parla nell’impugnata sentenza: pertanto il mero richiamo all’atto di messa in mora ed alla sua data nell’impugnata sentenza appare carente perchè la Corte di appello non ha esaminato nel merito se tale richiesta potesse essere ragionevolmente ed univocamente riferita alla prestazione in esame, tenuto anche conto dei benefici già concessi da parte dell’Enel e del rapporto tra tali prestazioni e quella in parola.

Si impone pertanto una nuova valutazione sull’idoneità dell’atto di messa in mora notificato in data 19.11.1998, tenuto conto anche della specificità del caso e dei benefici eventualmente già concessi dall’Enel a titolo di benefici combattentistici. L’accoglimento del motivo concernente la dedotta prescrizione del diritto comporta l’assorbimento dei secondo motivo del ricorso incidentale e del ricorso principale che vertono sul merito della controversia.

Pertanto vanno riuniti i ricorsi, accolto il primo motivo di ricorso incidentale, assorbito il secondo e il ricorso principale, e conseguentemente va cassata la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta, con rinvio alla stessa Corte di appello di Messina in diversa composizione, che provvederà anche al regolamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo di ricorso indentale, assorbito il secondo e il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla stessa Corte di appello di Messina in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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